Sentenza 466/1993 (ECLI:IT:COST:1993:466)
Massima numero 20068
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CASAVOLA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
17/12/1993; Decisione del
17/12/1993
Deposito del 28/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20056
Titolo
SENT. 466/93 B. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.R.I., E.N.I., I.N.A. ED E.N.E.L.) TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI - SPETTANZA ALLA CORTE DEI CONTI DEL RELATIVO POTERE, FINO A QUANDO PERMANGA LA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA O MAGGIORITARIA DELLO STATO AL CAPITALE AZIONARIO DEGLI ENTI TRASFORMATI.
SENT. 466/93 B. CORTE DEI CONTI - CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA - ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.R.I., E.N.I., I.N.A. ED E.N.E.L.) TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI - SPETTANZA ALLA CORTE DEI CONTI DEL RELATIVO POTERE, FINO A QUANDO PERMANGA LA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA O MAGGIORITARIA DELLO STATO AL CAPITALE AZIONARIO DEGLI ENTI TRASFORMATI.
Testo
La trasformazione di un ente pubblico economico in societa' per azioni non implica, di per se sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12, L. n. 259 del 1958, giacche' - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100, comma secondo, Cost. - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti "pubblici", non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia percio' suscettibile di incidere sul bilancio statale. Ne' il suddetto controllo puo' ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle "privatizzazioni", o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati. Pertanto, spetta alla Corte dei conti esercitare - nei confronti delle societa' per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., disposta dall'art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359) - il potere di controllo di cui all'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali societa'. - Nel senso che il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e' collegato al preminente interesse dello Stato ad assoggettare a vigilanza (e, in definitiva, al giudizio del Parlamento) le gestioni finanziarie suscettibili di incidere sul bilancio statale, v. S. n. 35/1962.
La trasformazione di un ente pubblico economico in societa' per azioni non implica, di per se sola, l'esclusione del nuovo soggetto societario dal controllo esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 12, L. n. 259 del 1958, giacche' - alla stregua dell'interpretazione di quest'ultimo adeguata all'art. 100, comma secondo, Cost. - tale controllo, seppur riferito dalla legge agli enti "pubblici", non perde la sua ragion d'essere fino a quando sussista il prevalente apporto dello Stato al patrimonio dell'ente (in forma di capitale societario) e la gestione finanziaria di esso sia percio' suscettibile di incidere sul bilancio statale. Ne' il suddetto controllo puo' ritenersi tacitamente abrogato dalla normativa sulle "privatizzazioni", o incompatibile con la speciale natura societaria (non esente peraltro da connotazioni di carattere pubblicistico) assunta dai soggetti trasformati. Pertanto, spetta alla Corte dei conti esercitare - nei confronti delle societa' per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'I.R.I., dell'I.N.A. e dell'E.N.E.L., disposta dall'art. 15 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359) - il potere di controllo di cui all'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259: controllo da esercitare, nelle forme e nei limiti in precedenza applicati, fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali societa'. - Nel senso che il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e' collegato al preminente interesse dello Stato ad assoggettare a vigilanza (e, in definitiva, al giudizio del Parlamento) le gestioni finanziarie suscettibili di incidere sul bilancio statale, v. S. n. 35/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 11/07/1992
n. 333
art. 15
legge 08/08/1992
n. 359
art. 0
legge 21/03/1958
n. 259
art. 0