Ordinanza 467/1993 (ECLI:IT:COST:1993:467)
Massima numero 20181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
17/12/1993; Decisione del
17/12/1993
Deposito del 28/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
ORD. 467/93 A. CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DI IMMOBILI IPOTECATI - AVENTI CAUSA DEL MUTUATARIO ORIGINARIO - DIRITTO AD ESSERE AVVISATI DELL'ESPROPRIAZIONE ANCHE SE NON ABBIANO NOTIFICATO GIUDIZIALMENTE ALL'ISTITUTO A QUAL TITOLO SONO SOTTENTRATI NEL POSSESSO O GODIMENTO DEL FONDO NONCHE' QUANDO, IN MANCANZA DI TALE AVVISO, SIANO INTERVENUTI NEL GIUDIZIO A CHIEDERE LA LIBERAZIONE DALL'IPOTECA E QUINDI AD ESIGERE, A TAL FINE, DA PARTE DELL'ISTITUTO, IL DEPOSITO DELLO SCHEMA DI FRAZIONAMENTO DEL MUTUO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONI SOLLEVATE AL RIGUARDO, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DA GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO - REIEZIONE.
ORD. 467/93 A. CREDITO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE A CARICO DI IMMOBILI IPOTECATI - AVENTI CAUSA DEL MUTUATARIO ORIGINARIO - DIRITTO AD ESSERE AVVISATI DELL'ESPROPRIAZIONE ANCHE SE NON ABBIANO NOTIFICATO GIUDIZIALMENTE ALL'ISTITUTO A QUAL TITOLO SONO SOTTENTRATI NEL POSSESSO O GODIMENTO DEL FONDO NONCHE' QUANDO, IN MANCANZA DI TALE AVVISO, SIANO INTERVENUTI NEL GIUDIZIO A CHIEDERE LA LIBERAZIONE DALL'IPOTECA E QUINDI AD ESIGERE, A TAL FINE, DA PARTE DELL'ISTITUTO, IL DEPOSITO DELLO SCHEMA DI FRAZIONAMENTO DEL MUTUO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONI SOLLEVATE AL RIGUARDO, PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DA GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLO STESSO - REIEZIONE.
Testo
Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. E' percio' incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalita', dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.
Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. E' percio' incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalita', dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte