Sentenza 473/1993 (ECLI:IT:COST:1993:473)
Massima numero 20212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 473/93 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - CODICE PREVIGENTE - IMPOSSIBILITA' PER I GIUDICI LEGATI DA RAPPORTI DI PARENTELA, O DI AFFINITA' FINO AL SECONDO GRADO, DI ESERCITARE NELLO STESSO PROCEDIMENTO FUNZIONI ANCHE SEPARATE O DIVERSE - ESTENSIONE IN VIA INTERPRETATIVA DI TALE NORMA AI GIUDICI LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO - ESCLUSIONE.
SENT. 473/93 A. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - CODICE PREVIGENTE - IMPOSSIBILITA' PER I GIUDICI LEGATI DA RAPPORTI DI PARENTELA, O DI AFFINITA' FINO AL SECONDO GRADO, DI ESERCITARE NELLO STESSO PROCEDIMENTO FUNZIONI ANCHE SEPARATE O DIVERSE - ESTENSIONE IN VIA INTERPRETATIVA DI TALE NORMA AI GIUDICI LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO - ESCLUSIONE.
Testo
Dato che, per comune opinione, le norme sull'incompatibilita' e sulla ricusazione, in quanto limitative dell'idoneita' al giudizio del giudice, sono di stretta interpretazione, l'esigenza di certezza delle regole processuali impedisce di ritenere in via interpretativa implicitamente ricompreso, sulla base della 'eadem ratio', tra i rapporti che l'art. 62 cod. proc. pen. 1930 considera cause di incompatibilita', anche il rapporto di coniugio. Ne' rileva in contrario che, non avendo le donne accesso in magistratura prima della legge 9 febbraio 1963, n. 66, con tale estensione della norma si verrebbe a colmare una lacuna sopravvenuta.
Dato che, per comune opinione, le norme sull'incompatibilita' e sulla ricusazione, in quanto limitative dell'idoneita' al giudizio del giudice, sono di stretta interpretazione, l'esigenza di certezza delle regole processuali impedisce di ritenere in via interpretativa implicitamente ricompreso, sulla base della 'eadem ratio', tra i rapporti che l'art. 62 cod. proc. pen. 1930 considera cause di incompatibilita', anche il rapporto di coniugio. Ne' rileva in contrario che, non avendo le donne accesso in magistratura prima della legge 9 febbraio 1963, n. 66, con tale estensione della norma si verrebbe a colmare una lacuna sopravvenuta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte