Sentenza 473/1993 (ECLI:IT:COST:1993:473)
Massima numero 20213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 473/93 B. PROCESSO PENALE - DIVIETO DI ESERCITARE NELLO STESSO PROCEDIMENTO FUNZIONI ANCHE SEPARATE O DIVERSE PER I GIUDICI LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AI RAPPORTI DI AFFINITA' DI PRIMO O SECONDO GRADO - INCISIONE SULL'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 473/93 B. PROCESSO PENALE - DIVIETO DI ESERCITARE NELLO STESSO PROCEDIMENTO FUNZIONI ANCHE SEPARATE O DIVERSE PER I GIUDICI LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO - OMESSA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AI RAPPORTI DI AFFINITA' DI PRIMO O SECONDO GRADO - INCISIONE SULL'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 62 cod. proc. pen. 1930 mira a salvaguardare il giudice dai condizionamenti che possono derivargli dalla partecipazione nello stesso procedimento, anche se con funzioni separate o diverse, di soggetti a lui legati da rapporto di affinita' o di parentela; e', quindi, irragionevole l'omessa previsione di incompatibilita' in caso di rapporto coniugale che puo' generare condizionamenti anche maggiori. Conseguentemente, per tale ingiustificata differenziazione, l'art. 62 citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che non possano esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro in rapporto di coniugio.
L'art. 62 cod. proc. pen. 1930 mira a salvaguardare il giudice dai condizionamenti che possono derivargli dalla partecipazione nello stesso procedimento, anche se con funzioni separate o diverse, di soggetti a lui legati da rapporto di affinita' o di parentela; e', quindi, irragionevole l'omessa previsione di incompatibilita' in caso di rapporto coniugale che puo' generare condizionamenti anche maggiori. Conseguentemente, per tale ingiustificata differenziazione, l'art. 62 citato va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che non possano esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che sono tra loro in rapporto di coniugio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte