Sentenza 473/1993 (ECLI:IT:COST:1993:473)
Massima numero 20214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 473/93 C. PROCESSO PENALE - PRESCRIZIONI RELATIVE A CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - CONSEGUENZE DELLA LORO INOSSERVANZA - NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI COMPIUTI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - MAGGIORE IDONEITA', RAGIONEVOLMENTE RITENUTA, DEGLI STRUMENTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 473/93 C. PROCESSO PENALE - PRESCRIZIONI RELATIVE A CAUSE DI INCOMPATIBILITA' - CONSEGUENZE DELLA LORO INOSSERVANZA - NULLITA' ASSOLUTA DEGLI ATTI COMPIUTI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - MAGGIORE IDONEITA', RAGIONEVOLMENTE RITENUTA, DEGLI STRUMENTI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata comminazione della nullita' assoluta nell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. del 1930, per gli atti svolti in situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 62 stesso codice, non costituisce violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge in quanto ben puo' il legislatore ritenere piu' appropriati gli strumenti dell'astensione o della ricusazione del giudice che versi in tale situazione, sempre che la parte interessata sia posta in condizione di dedurla. A differenza dalle situazioni considerate dalla norma impugnata, la incompatibilita' non osta infatti alla capacita' di esercizio delle funzioni giurisdizionali ma incide solo in relazione ad uno specifico procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185, primo comma, n. 1, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
La mancata comminazione della nullita' assoluta nell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen. del 1930, per gli atti svolti in situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 62 stesso codice, non costituisce violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge in quanto ben puo' il legislatore ritenere piu' appropriati gli strumenti dell'astensione o della ricusazione del giudice che versi in tale situazione, sempre che la parte interessata sia posta in condizione di dedurla. A differenza dalle situazioni considerate dalla norma impugnata, la incompatibilita' non osta infatti alla capacita' di esercizio delle funzioni giurisdizionali ma incide solo in relazione ad uno specifico procedimento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 185, primo comma, n. 1, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte