Sentenza 474/1993 (ECLI:IT:COST:1993:474)
Massima numero 20233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 474/93 B. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE COSTITUITASI PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, CONTRO LE SENTENZE DI CONDANNA E DI PROSCIOGLIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE PREVEDE, RIGUARDO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, LA TITOLARITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 474/93 B. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE COSTITUITASI PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, CONTRO LE SENTENZE DI CONDANNA E DI PROSCIOGLIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE CHE PREVEDE, RIGUARDO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, LA TITOLARITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, l'art. 112 Cost. non stabilisce il principio del monopolio pubblico dell'azione penale. A quanto anche risulta dai lavori preparatori, l'obbligo che esso impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che analogo potere possa essere legittimamente conferito - purche' con cio' non si venga ad impedirne l'esercizio da parte del pubblico ministero - anche a soggetti diversi. E' quindi da escludersi che l'art. 577 cod. proc. pen., nell'attribuire alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, la facolta' di impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento anche agli effetti penali - restando incontestabile la possibilita', per il pubblico ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non conformi alle sue requisitorie - si ponga in contrasto con l'indicato precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.. - Cfr. S. nn. 61/1967 e 84/1979. V. anche, su altra questione (concernente l'appello incidentale del pubblico ministero nella disciplina dell'art. 515 del codice previgente) S. n. 177/1971, richiamata 'ex parte', ma non pertinente al caso in oggetto.
Come la Corte ha gia' avuto modo di chiarire, l'art. 112 Cost. non stabilisce il principio del monopolio pubblico dell'azione penale. A quanto anche risulta dai lavori preparatori, l'obbligo che esso impone al pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che analogo potere possa essere legittimamente conferito - purche' con cio' non si venga ad impedirne l'esercizio da parte del pubblico ministero - anche a soggetti diversi. E' quindi da escludersi che l'art. 577 cod. proc. pen., nell'attribuire alla persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, la facolta' di impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento anche agli effetti penali - restando incontestabile la possibilita', per il pubblico ministero, di impugnare anch'egli gli esiti dibattimentali non conformi alle sue requisitorie - si ponga in contrasto con l'indicato precetto costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.. - Cfr. S. nn. 61/1967 e 84/1979. V. anche, su altra questione (concernente l'appello incidentale del pubblico ministero nella disciplina dell'art. 515 del codice previgente) S. n. 177/1971, richiamata 'ex parte', ma non pertinente al caso in oggetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte