Sentenza 474/1993 (ECLI:IT:COST:1993:474)
Massima numero 20234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 474/93 C. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE, COSTITUITASI PARTE CIVILE - POTERE DI IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, DELLE SENTENZE DIBATTIMENTALI DI CONDANNA E DI PROSCIOGLIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 474/93 C. PROCESSO PENALE - PERSONA OFFESA DAI REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE, COSTITUITASI PARTE CIVILE - POTERE DI IMPUGNAZIONE, ANCHE AGLI EFFETTI PENALI, DELLE SENTENZE DIBATTIMENTALI DI CONDANNA E DI PROSCIOGLIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta del legislatore di prevedere, in via eccezionale, la possibilita' d'impugnazione, limitatamente alle sentenze dibattimentali di primo grado, oltre che per il pubblico ministero, anche per la persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, e' giustificata dalla singolarita' degli interessi che coinvolgono il patrimonio morale della persona. E' vero infatti che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano astratto e generale che puo' talvolta astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione, cosicche' e' ragionevole attribuire al soggetto passivo la valutazione dell'interesse offeso ed un'autonoma difesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.). - V., sulla ragionevolezza della non estensione della facolta' di impugnazione in questione, alle sentenze di non luogo a procedere, S. n. 381/1992.
La scelta del legislatore di prevedere, in via eccezionale, la possibilita' d'impugnazione, limitatamente alle sentenze dibattimentali di primo grado, oltre che per il pubblico ministero, anche per la persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, costituitasi parte civile, e' giustificata dalla singolarita' degli interessi che coinvolgono il patrimonio morale della persona. E' vero infatti che il pubblico ministero rappresenta tutti gli interessi offesi dal reato, ma li difende su un piano astratto e generale che puo' talvolta astrarre dalla situazione soggettiva che contraddistingue i reati inerenti alla delicatissima sfera dell'onore e della reputazione, cosicche' e' ragionevole attribuire al soggetto passivo la valutazione dell'interesse offeso ed un'autonoma difesa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 577 cod. proc. pen.). - V., sulla ragionevolezza della non estensione della facolta' di impugnazione in questione, alle sentenze di non luogo a procedere, S. n. 381/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte