Sentenza 475/1993 (ECLI:IT:COST:1993:475)
Massima numero 20292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20293


Titolo
SENT. 475/93 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON ARTISTI DEGLI ENTI LIRICI AUTONOMI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL PREVISTO LIMITE D'ETA' (SESSANTA ANNI) AL FINE DI CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI AL LAVORO E ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella disciplina legislativa sul trattenimento in servizio, a fini di tutela previdenziale, al di la' del limite d'eta' fissato per il collocamento a riposo, il bene costituzionalmente protetto e' rappresentato dal conseguimento della pensione "al minimo", mentre non gode di uguale protezione il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo, onde rientra nella discrezionalita' del legislatore, statale o regionale, sempre che non sia violato il canone della razionalita', introdurre in tale materia, apprezzando le differenti esigenze delle varie categorie dei pubblici dipendenti, le disposizioni che ritenga piu' idonee. In base a tali principi, pertanto, non puo' dirsi in contrasto con i precetti costituzionali che garantiscono ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in vecchiaia, e a tutti i cittadini il diritto al lavoro, l'art. 6, secondo comma, della legge n. 312 del 1984, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di eta' (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 38, secondo e quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua'). - Riguardo ai principi su ribaditi, v. S. nn. 90 e 374 del 1992; 440, 490 e 491 del 1991, O. nn. 170, 347, 434, 442 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 38  co. 4

Altri parametri e norme interposte