Sentenza 475/1993 (ECLI:IT:COST:1993:475)
Massima numero 20293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20292
Titolo
SENT. 475/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON ARTISTI DEGLI ENTI LIRICI AUTONOMI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL PREVISTO LIMITE D'ETA' (SESSANTA ANNI) AL FINE DI CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - MANCATA PREVISIONE - DISCRIMINAZIONE IRRAGIONEVOLE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 475/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON ARTISTI DEGLI ENTI LIRICI AUTONOMI - TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL PREVISTO LIMITE D'ETA' (SESSANTA ANNI) AL FINE DI CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE - MANCATA PREVISIONE - DISCRIMINAZIONE IRRAGIONEVOLE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro, cui la norma demanda, prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di eta', si ricollega alle peculiarita' di detti enti rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, resa palese dall'applicabilita' ai primi della legge quadro per il pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) e della normativa generale sugli enti pubblici economici (art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450). Ne consegue che l'esclusione suddetta, rispondendo alla non arbitraria scelta del legislatore di diversificare la situazione di una categoria di dipendenti, con una serie di misure, in se' coerenti, fino al punto da affidare la stessa parte normativa del loro rapporto di lavoro alla disciplina collettiva, non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua').
L'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - per i quali gli accordi collettivi di lavoro, cui la norma demanda, prevedono il limite massimo di sessanta anni per il collocamento a riposo - l'applicabilita' dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, impedendo cosi' a tali dipendenti di prestare la loro opera fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, entro il limite del sessantacinquesimo anno di eta', si ricollega alle peculiarita' di detti enti rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, resa palese dall'applicabilita' ai primi della legge quadro per il pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93) e della normativa generale sugli enti pubblici economici (art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450). Ne consegue che l'esclusione suddetta, rispondendo alla non arbitraria scelta del legislatore di diversificare la situazione di una categoria di dipendenti, con una serie di misure, in se' coerenti, fino al punto da affidare la stessa parte normativa del loro rapporto di lavoro alla disciplina collettiva, non contrasta con il principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte