Sentenza 476/1993 (ECLI:IT:COST:1993:476)
Massima numero 20071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 476/93 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "PSICOLOGO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA QUALIFICA DI PSICOLOGO COLLABORATORE TECNICO - REQUISITI RICHIESTI IN AGGIUNTA ALLA QUALIFICA - ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO DIECI ANNI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI PSICOLOGI DI SETTIMO ED OTTAVO LIVELLO PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 476/93 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "PSICOLOGO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA QUALIFICA DI PSICOLOGO COLLABORATORE TECNICO - REQUISITI RICHIESTI IN AGGIUNTA ALLA QUALIFICA - ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO DIECI ANNI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI PSICOLOGI DI SETTIMO ED OTTAVO LIVELLO PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base alla 'ratio decidendi' della pronuncia di parziale incostituzionalita' adottata con sent. n. 331/1992, ai fini dell'inquadramento come "psicologo coordinatore" nei ruoli sanitari regionali, devono ritenersi sostanzialmente equivalenti, per contenuti professionali, la posizione degli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali e quella degli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, sicche' a questi ultimi non possono essere richiesti requisiti aggiuntivi non prescritti per i primi. Tale 'ratio decidendi' non comporta - bensi' esclude - che siano discriminatori ed illegittimi anche i requisiti aggiuntivi (ed in specie, l'anzianita' di servizio decennale) prescritti per gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, giacche' quest'ultima e' inferiore a quella di collaboratore tecnico coordinatore (d.P.R. n. 509 del 1979), e dunque non puo' ritenersi equivalente a quella di psicologo del settimo livello degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' della tabella riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi gia' inquadrati nel parastato con qualifica di collaboratore tecnico). - V. S. n. 331/1992 (gia' citata nel testo). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 123 del 1994.
In base alla 'ratio decidendi' della pronuncia di parziale incostituzionalita' adottata con sent. n. 331/1992, ai fini dell'inquadramento come "psicologo coordinatore" nei ruoli sanitari regionali, devono ritenersi sostanzialmente equivalenti, per contenuti professionali, la posizione degli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali e quella degli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, sicche' a questi ultimi non possono essere richiesti requisiti aggiuntivi non prescritti per i primi. Tale 'ratio decidendi' non comporta - bensi' esclude - che siano discriminatori ed illegittimi anche i requisiti aggiuntivi (ed in specie, l'anzianita' di servizio decennale) prescritti per gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, giacche' quest'ultima e' inferiore a quella di collaboratore tecnico coordinatore (d.P.R. n. 509 del 1979), e dunque non puo' ritenersi equivalente a quella di psicologo del settimo livello degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' della tabella riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi gia' inquadrati nel parastato con qualifica di collaboratore tecnico). - V. S. n. 331/1992 (gia' citata nel testo). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 123 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte