Sentenza 476/1993 (ECLI:IT:COST:1993:476)
Massima numero 20071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 476/93 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "PSICOLOGO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA QUALIFICA DI PSICOLOGO COLLABORATORE TECNICO - REQUISITI RICHIESTI IN AGGIUNTA ALLA QUALIFICA - ANZIANITA' DI SERVIZIO DI ALMENO DIECI ANNI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI PSICOLOGI DI SETTIMO ED OTTAVO LIVELLO PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In base alla 'ratio decidendi' della pronuncia di parziale incostituzionalita' adottata con sent. n. 331/1992, ai fini dell'inquadramento come "psicologo coordinatore" nei ruoli sanitari regionali, devono ritenersi sostanzialmente equivalenti, per contenuti professionali, la posizione degli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali e quella degli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, sicche' a questi ultimi non possono essere richiesti requisiti aggiuntivi non prescritti per i primi. Tale 'ratio decidendi' non comporta - bensi' esclude - che siano discriminatori ed illegittimi anche i requisiti aggiuntivi (ed in specie, l'anzianita' di servizio decennale) prescritti per gli psicologi del parastato con qualifica di collaboratore tecnico, giacche' quest'ultima e' inferiore a quella di collaboratore tecnico coordinatore (d.P.R. n. 509 del 1979), e dunque non puo' ritenersi equivalente a quella di psicologo del settimo livello degli enti locali. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' della tabella riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti gli psicologi gia' inquadrati nel parastato con qualifica di collaboratore tecnico). - V. S. n. 331/1992 (gia' citata nel testo). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 123 del 1994.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte