Sentenza 477/1993 (ECLI:IT:COST:1993:477)
Massima numero 20244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 477/93. PENSIONI - DIPENDENTI PUBBLICI - PREVISTA (IN D.L. N. 283 DEL 1981, CONV. IN L. N. 432 STESSO ANNO) RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICABILITA' SOLO PER I DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO DOPO IL 1 GENNAIO 1979 E NON ANCHE PER QUELLI POSTI IN QUIESCENZA ANTERIORMENTE - LAMENTATA MANCATA CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI DI NORME DI ALTRA LEGGE (N. 312 DEL 1980) E COMUNQUE DELLA INADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO DEGLI ESCLUSI DAL BENEFICIO - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, nell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, (conv. con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432), della riliquidazione del trattamento pensionistico, in riferimento al trattamento economico risultante dai decreti presidenziali attuativi dei rinnovi contrattuali per il triennio 1979-1981, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dopo il 1 gennaio 1979 e non anche per quelli posti in quiescenza anteriormente, non e' censurabile, in riferimento al canone della ragionevolezza, ne' per la mancata considerazione degli effetti retroattivi della disciplina transitoria dettata, in tema di inquadramento del personale, dalla legge 11 luglio 1980 - che secondo il giudice 'a quo' avrebbero imposto l'estensione dei benefici in questione, quanto meno, ai dipendenti che, come il ricorrente, erano ancora in servizio alla data del 1 giugno 1977 - ne' sotto il profilo della piu' generale denuncia di inadeguatezza del trattamento pensionistico. Tra il decreto-legge n. 283 del 1981 e la legge n. 312 del 1980, infatti, non puo' istituirsi alcuna connessione e d'altra parte - come la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare - sul raccordo fra pensioni e retribuzioni il legislatore e' gia' intervenuto in via generale, e a fini perequativi, nell'esercizio della sua discrezionalita' e secondo meccanismi che legittimamente tengono conto delle esigenze fondamentali di politica economica e dei limiti delle risorse disponibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, d.l. 6 giugno 1981, n. 283, conv., con modificazioni, in l. 6 agosto 1981, n. 432). - Sui principi ribaditi riguardo al secondo dei cennati profili, v., da ultimo, S. n. 226/1993. Su altra questione, non ricollegabile a quella oggetto della presente decisione, v. inoltre la pronuncia, richiamata 'ex parte', resa con S. n. 504/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte