Sentenza 231/2021 (ECLI:IT:COST:2021:231)
Massima numero 44278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 02/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Misure penali di comunità per i condannati minorenni - Limiti massimi di pena per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, non superiori rispettivamente a quattro e a tre anni - Denunciata irragionevolezza, violazione dei criteri di delega, della funzione rieducativa della pena, del principio dell'individuazione del trattamento e della tutela dell'infanzia e della gioventù - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicabilità di un intervento legislativo volto a rendere più flessibile la valutazione giudiziale. (Classif. 167001).
Ordinamento penitenziario - In genere - Misure penali di comunità per i condannati minorenni - Limiti massimi di pena per l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, non superiori rispettivamente a quattro e a tre anni - Denunciata irragionevolezza, violazione dei criteri di delega, della funzione rieducativa della pena, del principio dell'individuazione del trattamento e della tutela dell'infanzia e della gioventù - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Auspicabilità di un intervento legislativo volto a rendere più flessibile la valutazione giudiziale. (Classif. 167001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost. - degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018, che per la concessione ai minorenni dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare prevedono la pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni. La disciplina censurata non viola il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. p), n. 5), della legge delega n. 103 del 2017, a cui ha dato invece specifica attuazione, innalzando i limiti di pena per i quali è possibile l'applicazione delle misure in esame e ampliando così per i minorenni le possibilità di accesso all'esecuzione extramuraria; né realizza un "automatismo" in contrasto con il criterio posto dal successivo n. 6), dal momento che i limiti massimi sono correlati alla durata della pena residua ancora da espiare e non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del percorso rieducativo compiuto dal minore. Inoltre, la scelta di inibire (temporaneamente) la concessione delle due misure penali di comunità per coloro che devono espiare pene particolarmente elevate è frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù. Nondimeno, ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale risulterebbero particolarmente appropriati e auspicabili.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 Cost. - degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 121 del 2018, che per la concessione ai minorenni dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare prevedono la pena massima non superiore rispettivamente a quattro e a tre anni. La disciplina censurata non viola il criterio direttivo posto dall'art. 1, comma 85, lett. p), n. 5), della legge delega n. 103 del 2017, a cui ha dato invece specifica attuazione, innalzando i limiti di pena per i quali è possibile l'applicazione delle misure in esame e ampliando così per i minorenni le possibilità di accesso all'esecuzione extramuraria; né realizza un "automatismo" in contrasto con il criterio posto dal successivo n. 6), dal momento che i limiti massimi sono correlati alla durata della pena residua ancora da espiare e non sono disgiunti da una valutazione giudiziale del percorso rieducativo compiuto dal minore. Inoltre, la scelta di inibire (temporaneamente) la concessione delle due misure penali di comunità per coloro che devono espiare pene particolarmente elevate è frutto di una ponderazione non irragionevole degli interessi coinvolti, che non contrasta con le esigenze di individualizzazione del trattamento minorile, derivanti dai principi costituzionali di protezione dell'infanzia e della gioventù. Nondimeno, ai medesimi fini, assetti più flessibili e attributivi di maggiori spazi per una valutazione giudiziale risulterebbero particolarmente appropriati e auspicabili.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/10/2018
n. 121
art. 4
co. 1
decreto legislativo
02/10/2018
n. 121
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 85 lett. p), n. 5)
legge 23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 85 lett. p), n. 6)