Sentenza 478/1993 (ECLI:IT:COST:1993:478)
Massima numero 20225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20226
Titolo
SENT. 478/93 A. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - DISCIPLINA - PRINCIPI DA OSSERVARE: LEGALITA' E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RIGETTO DELL'OPPOSTO PRINCIPIO DI OPPORTUNITA' - 'FAVOR ACTIONIS'.
SENT. 478/93 A. PROCESSO PENALE - ARCHIVIAZIONE - DISCIPLINA - PRINCIPI DA OSSERVARE: LEGALITA' E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - RIGETTO DELL'OPPOSTO PRINCIPIO DI OPPORTUNITA' - 'FAVOR ACTIONIS'.
Testo
Il principio di legalita' rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale e necessita, per la sua concretizzazione, della legalita' nel procedere; questa, a sua volta, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (in particolare a quella penale), e' salvaguardata attraverso l'azione penale. Cio' comporta l'obbligatorieta' della stessa e il rigetto dell'opposto principio di opportunita' che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della 'notitia criminis'. Conseguentemente l'archiviazione e' destinata solo ad evitare un processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorieta', controllando l'attivita' e l'eventuale inazione del P.M., e, nei casi dubbi, comporta che l'azione vada esercitata e non omessa (favor actionis). - V. in particolare, sent. n. 88/1991.
Il principio di legalita' rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale e necessita, per la sua concretizzazione, della legalita' nel procedere; questa, a sua volta, in un sistema fondato sul principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (in particolare a quella penale), e' salvaguardata attraverso l'azione penale. Cio' comporta l'obbligatorieta' della stessa e il rigetto dell'opposto principio di opportunita' che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della 'notitia criminis'. Conseguentemente l'archiviazione e' destinata solo ad evitare un processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorieta', controllando l'attivita' e l'eventuale inazione del P.M., e, nei casi dubbi, comporta che l'azione vada esercitata e non omessa (favor actionis). - V. in particolare, sent. n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte