Sentenza 478/1993 (ECLI:IT:COST:1993:478)
Massima numero 20226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20225


Titolo
SENT. 478/93 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER MANCANZA DI QUERELA - RITENUTA IMPOSSIBILITA', PER IL G.I.P., DI DISPORRE ULTERIORI INDAGINI PER FATTI-REATO DESUMIBILI DAGLI ATTI E PERSEGUIBILI D'UFFICIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO ASSUNTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA.

Testo
Alla luce dei 'dicta' promananti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale circa le finalita' e l'ampiezza del controllo che il giudice e' chiamato ad esercitare in sede di archiviazione, e secondo i quali tale controllo non ammette differenze "qualitative" a seconda dei casi di archiviazione che il codice enumera, deve ritenersi che qualora, accanto ad una 'notitia criminis' per la quale difetta una condizione di procedibilita' (nella specie, per mancanza di querela) il giudice ritenga di ravvisare una diversa fattispecie, procedibile 'ex officio', in ordine alla quale il pubblico ministero abbia omesso di compiere le necessarie indagini, nulla si oppone a che il giudice stesso - se degli atti non risulti che si procede separatamente - inviti il pubblico ministero a svolgere le ulteriori indagini che ritenga necessarie sulla diversa "regiudicanda", fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Poiche' il controllo del giudice e' rivolto a verificare se, alla stregua del materiale raccolto nel corso delle indagini, la rilevata "inazione" del pubblico ministero sia conforme a legalita', il sindacato dovra' necessariamente riguardare la integralita' dell'indagine, restando dunque escluso che un simile apprezzamento resti circoscritto all'interno dei confini tracciati dalla 'notitia criminis' delibata dal pubblico ministero. D'altra parte, se si considera che, ove il giudice avesse ritenuto sufficienti gli elementi raccolti in ordine alla diversa ipotesi di reato, il relativo epilogo sarebbe stato quello di disporre la formulazione dell'imputazione, e' di tutta evidenza che al medesimo giudice competa anche il potere di invitare il pubblico ministero a svolgere ulteriori indagini nell'ipotesi in cui queste, ai fini delle scelte sull'esercizio o meno dell'azione penale, siano risultate carenti. Cade quindi la censura di violazione dell'art. 112 Cost., formulata, in base alla contraria interpretazione, nei confronti dell'art. 554 cod. proc. pen. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 112 Cost., dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen.). - V. massima precedente. Cfr. anche sentt. nn. 409/1990 e 445/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte