Sentenza 479/1993 (ECLI:IT:COST:1993:479)
Massima numero 20219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20218
Titolo
SENT. 479/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO, NELLA CARRIERA DIRETTIVA, DEL PERSONALE DELLA EX CARRIERA SPECIALE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO - ESTENSIONE ANCHE AL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPPRESSE CARRIERE ORDINARIE DI TALI DIREZIONI - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO AI DIPENDENTI GIA' APPARTENENTI ALLE CARRIERE SPECIALI ED ORDINARIE DI CONCETTO DELLE STESSE DIREZIONI, NEL FRATTEMPO TRANSITATI NELLE CARRIERE DI CONCETTO DEI RUOLI CENTRALI DELLA AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - ASSSERITA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
SENT. 479/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO, NELLA CARRIERA DIRETTIVA, DEL PERSONALE DELLA EX CARRIERA SPECIALE PRESSO LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO - ESTENSIONE ANCHE AL PERSONALE DI CONCETTO DELLE SOPPRESSE CARRIERE ORDINARIE DI TALI DIREZIONI - MANCATA ESTENSIONE DEL BENEFICIO AI DIPENDENTI GIA' APPARTENENTI ALLE CARRIERE SPECIALI ED ORDINARIE DI CONCETTO DELLE STESSE DIREZIONI, NEL FRATTEMPO TRANSITATI NELLE CARRIERE DI CONCETTO DEI RUOLI CENTRALI DELLA AMMINISTRAZIONE DEL TESORO - ASSSERITA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
Testo
A seguito della soppressione delle carriere speciali, tra cui quella del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, la normativa di riordino posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha previsto - a certe condizioni - l'inquadramento, nelle rispettive carriere direttive (con connessi avanzamento e valutazione economica della pregressa attivita' di servizio) di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, in considerazione delle peculiarita' di queste. Tale beneficio e' stato poi esteso dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro, sulla base di determinati presupposti. Data la natura derogatoria di quest'ultima norma rispetto alla regola generale secondo cui le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali, non e' irrazionale o ingiustificato che il legislatore non abbia esteso i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 anche ai dipendenti gia' appartenenti alle carrieri speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro, dato che il "transito" nei ruoli centrali - sia se avvenuto ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957, e 'a fortiori' se avvenuto, come anche era previsto, su opzione per superamento di concorso - ha bloccato la situazione, connessa a "quel" rapporto di impiego, al momento del passaggio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure con riguardo all'art. 97 Cost. non aventi, del resto, autonomo svolgimento - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890). - V. massima precedente.
A seguito della soppressione delle carriere speciali, tra cui quella del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, la normativa di riordino posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha previsto - a certe condizioni - l'inquadramento, nelle rispettive carriere direttive (con connessi avanzamento e valutazione economica della pregressa attivita' di servizio) di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, in considerazione delle peculiarita' di queste. Tale beneficio e' stato poi esteso dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro, sulla base di determinati presupposti. Data la natura derogatoria di quest'ultima norma rispetto alla regola generale secondo cui le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali, non e' irrazionale o ingiustificato che il legislatore non abbia esteso i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 anche ai dipendenti gia' appartenenti alle carrieri speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro, dato che il "transito" nei ruoli centrali - sia se avvenuto ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957, e 'a fortiori' se avvenuto, come anche era previsto, su opzione per superamento di concorso - ha bloccato la situazione, connessa a "quel" rapporto di impiego, al momento del passaggio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure con riguardo all'art. 97 Cost. non aventi, del resto, autonomo svolgimento - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte