Sentenza 480/1993 (ECLI:IT:COST:1993:480)
Massima numero 20294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 480/93 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO OPERANTI IN SICILIA - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PER TALUNI COMPARTI TERRITORIALI, IN PERCENTUALE (1 PER CENTO), CON UN IMPORTO MINIMO DI LIRE QUINDICIMILA PER OGNI ARTICOLO ISCRITTO A RUOLO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, DETERMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DI OSSERVANZA, NEI DECRETI DELEGATI, DEI CRITERI E LIMITI STABILITI, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONE DI LEGGE REGIONALE NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO', DI DISPOSIZIONI DI LEGGI STATALI NON CONTENENTI LA NORMA CENSURATA, E DI DECRETI MINISTERIALI NON SOGGETTI, COME TALI, AL SINDACATO DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 480/93 A. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO OPERANTI IN SICILIA - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PER TALUNI COMPARTI TERRITORIALI, IN PERCENTUALE (1 PER CENTO), CON UN IMPORTO MINIMO DI LIRE QUINDICIMILA PER OGNI ARTICOLO ISCRITTO A RUOLO - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, DETERMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA, DI OSSERVANZA, NEI DECRETI DELEGATI, DEI CRITERI E LIMITI STABILITI, DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA, NEI CONFRONTI DI DISPOSIZIONE DI LEGGE REGIONALE NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO', DI DISPOSIZIONI DI LEGGI STATALI NON CONTENENTI LA NORMA CENSURATA, E DI DECRETI MINISTERIALI NON SOGGETTI, COME TALI, AL SINDACATO DELLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Riguardo alle impugnative degli artt. 1, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, il promosso giudizio di legittimita' costituzionale sulla misura dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte operanti in Sicilia, non puo' aver corso. La contestata previsione, secondo cui i compensi suddetti sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, non e' infatti contenuta ne' nell'una ne' nell'altra delle su indicate disposizioni di leggi statali e pertanto, per cio' che attiene ad esse, si riscontra una 'aberratio ictus', mentre la disposizione della legge regionale e i decreti ministeriali - che la norma in questione invece contengono - si sottraggono a loro volta al richiesto sindacato, la prima perche' inapplicabile, 'ratione temporis', nel processo di provenienza, ed i secondi perche' non sottoponibili, in quanto atti privi di forza di legge, al giudizio della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 7, legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23, legge Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 76 e 97 e 3, 53 e 97 Cost.).
Riguardo alle impugnative degli artt. 1, n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, il promosso giudizio di legittimita' costituzionale sulla misura dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte operanti in Sicilia, non puo' aver corso. La contestata previsione, secondo cui i compensi suddetti sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, non e' infatti contenuta ne' nell'una ne' nell'altra delle su indicate disposizioni di leggi statali e pertanto, per cio' che attiene ad esse, si riscontra una 'aberratio ictus', mentre la disposizione della legge regionale e i decreti ministeriali - che la norma in questione invece contengono - si sottraggono a loro volta al richiesto sindacato, la prima perche' inapplicabile, 'ratione temporis', nel processo di provenienza, ed i secondi perche' non sottoponibili, in quanto atti privi di forza di legge, al giudizio della Corte. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, n. 7, legge 4 ottobre 1986, n. 657, 61, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, "e relativi decreti ministeriali di attuazione", e 23, legge Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 76 e 97 e 3, 53 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte