Sentenza 480/1993 (ECLI:IT:COST:1993:480)
Massima numero 20295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20294  20296  20297


Titolo
SENT. 480/93 B. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PER TALUNI COMPARTI TERRITORIALI, IN PERCENTUALE (UNO PER CENTO) DELLE SOMME RISCOSSE, CON UN IMPORTO MINIMO DI LIRE QUINDICIMILA PER OGNI ARTICOLO ISCRITTO A RUOLO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DEL PRECETTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il precetto costituzionale sancito dall'art. 53, primo comma, Cost. attiene al momento sostanziale dell'imposizione, quanto all'individuazione del presupposto economico del tributo, che deve rispecchiare la capacita' contributiva dell'obbligato. Pertanto con detto precetto non puo' collidere la norma - che ha riguardo solo al diverso e successivo aspetto della riscossione del tributo - dell'art. 3, n. 3, della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione delle imposte sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, della legge Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte