Sentenza 480/1993 (ECLI:IT:COST:1993:480)
Massima numero 20296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20294  20295  20297


Titolo
SENT. 480/93 C. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, PER TALUNI COMPARTI TERRITORIALI, IN PERCENTUALE (UNO PER CENTO) DELLE SOMME RISCOSSE, CON UN IMPORTO MINIMO DI LIRE QUINDICIMILA PER OGNI ARTICOLO ISCRITTO A RUOLO - POSSIBILITA' CHE IL CONTRIBUENTE SIA TALVOLTA TENUTO A CORRISPONDERE UN COMPENSO DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DEL TRIBUTO ISCRITTO A RUOLO - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - COMPENSAZIONE E BILANCIAMENTO DEL COMPENSO MINIMO CON LA PREVISIONE DI UN COMPENSO MASSIMO - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SECONDO CRITERI DI CONGRUITA' AI COSTI MEDI DEL SERVIZIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole o discriminatoria la disposizione dell'art. 3, n. 3, della legge della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo. Nelle valutazioni del legislatore, l'eventualita' che il contribuente sia chiamato a corrispondere un compenso di importo in tesi superiore a quello del tributo iscritto a ruolo e' infatti bilanciata dal vantaggio (economicamente piu' rilevante e probabilmente anche statisticamente piu' frequente) del contenimento del compenso entro il limite massimo di lire trecentomila per singola voce, corrispondentemente stabilito. Cio' secondo il non irragionevole obiettivo - perseguito dalla norma in linea con i principi enunciati nella legge di delega n. 657 del 1986 - della determinazione del compenso in discussione anche secondo criteri "di congruita' ai costi medi del servizio, al fine di assicurare l'equilibrio economico". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, legge Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte