Sentenza 480/1993 (ECLI:IT:COST:1993:480)
Massima numero 20297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20294  20295  20296


Titolo
SENT. 480/93 D. REGIONE SICILIA - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - COMPENSI SPETTANTI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN PERCENTUALE (UNO PER CENTO) DELLE SOMME RISCOSSE, CON UN IMPORTO MINIMO DI LIRE QUINDICIMILA PER OGNI ARTICOLO ISCRITTO A RUOLO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENUNCIAZIONE SOLO APODITTICA E SENZA AUTONOMA ARGOMENTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel complesso delle censure mosse dal giudice rimettente alla disposizione dell'art. 3, n. 3, della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19, secondo la quale i compensi spettanti ai concessionari del servizio sono determinati, per taluni comparti territoriali, in percentuale (uno per cento) delle somme riscosse, con un importo minimo di lire quindicimila per ogni articolo iscritto a ruolo, la enunciazione solo apodittica e non autonomamente argomentata della violazione del principio della imparzialita' della pubblica amministrazione, non consente alla Corte di vagliare sotto questo profilo, la fondatezza della sollevata questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 3, n. 3, della Regione Sicilia 29 dicembre 1989, n. 19).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte