Ordinanza 481/1993 (ECLI:IT:COST:1993:481)
Massima numero 20189
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 481/93. PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE (NELLA SPECIE ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE) - MANCATA EQUIPARAZIONE DELL'IPOTESI DI RINVIO RICHIESTO DALLE PARTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A QUELLA DELLA LORO MANCATA COMPARIZIONE CHE, SE REITERATA, COMPORTA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILITA' DI UNA STASI INDEFINITA E DI ASSOGGETTAMENTO, SENZA LIMITI TEMPORALI, DEI BENI DELLO STESSO PIGNORATI ALL'ARBITRIO DEL CREDITORE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON I DOVERI DI SOLIDARIETA' SOCIALE - NON CONSIDERATA UTILIZZABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, DI VALIDI STRUMENTI DI ATTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 481/93. PROCESSO CIVILE - ESECUZIONE (NELLA SPECIE ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE) - MANCATA EQUIPARAZIONE DELL'IPOTESI DI RINVIO RICHIESTO DALLE PARTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A QUELLA DELLA LORO MANCATA COMPARIZIONE CHE, SE REITERATA, COMPORTA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILITA' DI UNA STASI INDEFINITA E DI ASSOGGETTAMENTO, SENZA LIMITI TEMPORALI, DEI BENI DELLO STESSO PIGNORATI ALL'ARBITRIO DEL CREDITORE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E CON I DOVERI DI SOLIDARIETA' SOCIALE - NON CONSIDERATA UTILIZZABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, DI VALIDI STRUMENTI DI ATTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualita' di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorita' remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non puo' avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilita' di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Percio' la lamentata inapplicabilita' alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarieta' sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').
E' da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualita' di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorita' remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non puo' avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilita' di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Percio' la lamentata inapplicabilita' alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarieta' sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte