Ordinanza 482/1993 (ECLI:IT:COST:1993:482)
Massima numero 20185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 482/93. PROCESSO PENALE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA, CON SENTENZA, DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSE, DELL'IPOTESI IN CUI RISULTI EVIDENTE, OLTRE ALLA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO, IL DIFETTO TOTALE DI IMPUTABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSTANZIALE RIPRODUZIONE DI NORMA GIA' RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 482/93. PROCESSO PENALE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA, CON SENTENZA, DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - MANCATA PREVISIONE, TRA DI ESSE, DELL'IPOTESI IN CUI RISULTI EVIDENTE, OLTRE ALLA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO, IL DIFETTO TOTALE DI IMPUTABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSTANZIALE RIPRODUZIONE DI NORMA GIA' RICONOSCIUTA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le ragioni della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 41 del 1993, dell'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di evidente non imputabilita' dell'imputato, era tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, tolgono ogni fondamento alla questione con la quale, censurandosi, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 129 stesso codice laddove, pur nell'evidenza della responsabilita' dell'imputato, non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilita' che gia' risulti dagli atti, si tende palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129, la medesima regola di giudizio gia' caducata. Mentre e' del tutto fuor di luogo addurre che il mancato accoglimento della eccezione di incostituzionalita' darebbe adito - in base agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. - alla possibilita' di una sospensione a tempo indefinito del processo, giacche' dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermita' mentale dell'imputato sopravvenuta al fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dell'art. 129 cod. proc. pen.). - V., oltre a S. n. 41/1993, citata nel testo, S. n. 431/1990.
Le ragioni della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 41 del 1993, dell'art. 425 cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva che il giudice dell'udienza preliminare, in caso di evidente non imputabilita' dell'imputato, era tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, tolgono ogni fondamento alla questione con la quale, censurandosi, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., l'art. 129 stesso codice laddove, pur nell'evidenza della responsabilita' dell'imputato, non consente di dichiararne immediatamente con sentenza il difetto totale di imputabilita' che gia' risulti dagli atti, si tende palesemente a riprodurre, nell'ambito dell'art. 129, la medesima regola di giudizio gia' caducata. Mentre e' del tutto fuor di luogo addurre che il mancato accoglimento della eccezione di incostituzionalita' darebbe adito - in base agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen. - alla possibilita' di una sospensione a tempo indefinito del processo, giacche' dette norme disciplinano la diversa ipotesi dell'infermita' mentale dell'imputato sopravvenuta al fatto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dell'art. 129 cod. proc. pen.). - V., oltre a S. n. 41/1993, citata nel testo, S. n. 431/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte