Reati e pene - Pene accessorie - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione - Denunciata violazione dei principi di personalità della responsabilità penale, di proporzionalità della pena e di finalità rieducativa - Inadeguata argomentazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210053).
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata argomentazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 317-bis cod. pen., nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione. Il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell'applicazione della citata pena accessoria, mentre avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell'ambito del patteggiamento, del censurato automatismo, perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio; tale lacuna - che condiziona anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della stessa pena interdittiva - compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza della questione. (Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450).