Ordinanza 488/1993 (ECLI:IT:COST:1993:488)
Massima numero 20194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20196
Titolo
ORD. 488/93 A. FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. RIFERITO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 488/93 A. FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE DELL'IMPORTO A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. RIFERITO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, non lede il principio di buon andamento della p.a. (art. 97, primo comma, Cost.), riferito specificatamente all'amministrazione della giustizia: l'assorbente ragione che nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, non incompatibili con tale parametro, consente infatti di escluderne la violazione, tanto piu' in relazione ad un incarico, come nella specie (liberamente accettato) di per se' non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo del compenso, e riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento dell'incarico di curatore, in procedure (presumibilmente) incapienti, debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - v. S. n. 302/1985, che ha escluso in ordine allo stesso art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la lesione degli artt. 23 e 36 Cost.; nonche' S. n. 41 del 1977, in tema di insegnamento universitario non retribuito.
L'art. 91, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui non prevede che il compenso del curatore fallimentare sia posto a carico dell'Erario in caso di mancanza o di insufficienza di attivo, non lede il principio di buon andamento della p.a. (art. 97, primo comma, Cost.), riferito specificatamente all'amministrazione della giustizia: l'assorbente ragione che nell'ordinamento sono ben note fattispecie di incarichi del tutto gratuiti, non incompatibili con tale parametro, consente infatti di escluderne la violazione, tanto piu' in relazione ad un incarico, come nella specie (liberamente accettato) di per se' non gratuito, comportante solo un'alea di mancato realizzo del compenso, e riguardo al quale la sola prospettiva di qualificazione e di affinamento professionale costituisce circostanza tale da impedire che il conferimento dell'incarico di curatore, in procedure (presumibilmente) incapienti, debba sistematicamente scontrarsi con il rifiuto del professionista designato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - v. S. n. 302/1985, che ha escluso in ordine allo stesso art. 91, r.d. n. 267 del 1942, la lesione degli artt. 23 e 36 Cost.; nonche' S. n. 41 del 1977, in tema di insegnamento universitario non retribuito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte