Ordinanza 488/1993 (ECLI:IT:COST:1993:488)
Massima numero 20196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20194
Titolo
ORD. 488/93 B. FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DEI CURATORI FALLIMENTARI, NONCHE' RISPETTO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI NOMINATI D'UFFICIO PER LA DIFESA DI SOGGETTI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 488/93 B. FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - COMPENSO - CORRESPONSIONE IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DI ATTIVO - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'ERARIO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DEI CURATORI FALLIMENTARI, NONCHE' RISPETTO AGLI AVVOCATI E PROCURATORI NOMINATI D'UFFICIO PER LA DIFESA DI SOGGETTI AMMESSI AL GRATUITO PATROCINIO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione di imposizione a carico dell'Erario del compenso del curatore fallimentare, in caso di mancanza o insufficienza di attivo (art. 91, r.d. n. 267 del 1942), non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, riferito alla stessa categoria dei curatori fallimentari, in ragione dell'esistenza o meno di attivo delle procedure, essendo detta circostanza meramente contingente e fattuale si' da risultare irrilevante. Ne' la lesione e' configurabile in riferimento agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso al gratuito patrocinio (r.d. n. 3282 del 1923) - istituto applicabile anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma quarto, stesso r.d. n. 3282 del 1923) - per i quali e' talora previsto il diritto all'onorario (artt. 11, n. 1 e 40, citato r.d.), trovando tale piu' favorevole trattamento giustificazione nella obbligatorieta' dell'incarico di questi ultimi a fronte della facoltativita' dello stesso per i curatori del fallimento. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
La mancata previsione di imposizione a carico dell'Erario del compenso del curatore fallimentare, in caso di mancanza o insufficienza di attivo (art. 91, r.d. n. 267 del 1942), non puo' ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, riferito alla stessa categoria dei curatori fallimentari, in ragione dell'esistenza o meno di attivo delle procedure, essendo detta circostanza meramente contingente e fattuale si' da risultare irrilevante. Ne' la lesione e' configurabile in riferimento agli avvocati e procuratori nominati d'ufficio a chi e' stato ammesso al gratuito patrocinio (r.d. n. 3282 del 1923) - istituto applicabile anche in caso di procedura fallimentare (ex art. 16, comma quarto, stesso r.d. n. 3282 del 1923) - per i quali e' talora previsto il diritto all'onorario (artt. 11, n. 1 e 40, citato r.d.), trovando tale piu' favorevole trattamento giustificazione nella obbligatorieta' dell'incarico di questi ultimi a fronte della facoltativita' dello stesso per i curatori del fallimento. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91, r.d. 16 marzo 1942 n. 267).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte