Ordinanza 489/1993 (ECLI:IT:COST:1993:489)
Massima numero 20144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 489/93. REATO IN GENERE - ATTI INTERRUTTIVI DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE - MANCATA INCLUSIONE FRA ESSI DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DOMANDA DI SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, richiedendosi alla Corte una pronuncia additiva non consentita (ex art. 25 Cost.) in quanto volta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione. In senso conforme, v. O. nn. 188/1993, 193/1993 e 391/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte