Ordinanza 492/1993 (ECLI:IT:COST:1993:492)
Massima numero 20058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
22/12/1993; Decisione del
22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
ORD. 492/93 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - CESSIONE VOLONTARIA DA PARTE DEL PROPRIETARIO - DISCIPLINA 'EX' ART. 5 BIS DEL D.L. N. 333 DEL 1992 - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 492/93 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - CESSIONE VOLONTARIA DA PARTE DEL PROPRIETARIO - DISCIPLINA 'EX' ART. 5 BIS DEL D.L. N. 333 DEL 1992 - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che in una delle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' e' gia' intervenuto il decreto di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, mentre l'altra si riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria, e quindi attiene ad un procedimento nel quale non e' ancora possibile la cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M), O. n. 414/1993 (massima B), S. n. 442/1993 (massima G).
Manifesta inammissibilita' delle questioni, atteso che in una delle fattispecie all'esame dei giudici 'a quibus' e' gia' intervenuto il decreto di espropriazione, e non puo' quindi piu' trovare applicazione la disciplina della cessione volontaria, mentre l'altra si riferisce ad un'area assoggettata ad occupazione provvisoria, e quindi attiene ad un procedimento nel quale non e' ancora possibile la cessione volontaria. - S. n. 283/1993 (massima M), O. n. 414/1993 (massima B), S. n. 442/1993 (massima G).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte