Ordinanza 492/1993 (ECLI:IT:COST:1993:492)
Massima numero 20059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20055  20057  20058  20063


Titolo
ORD. 492/93 D. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - EDIFICABILITA'DI FATTO - CRITERI E REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DEMANDATA A SUCCESSIVO REGOLAMENTO MINISTERIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA ESPROPRIATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, atteso che nelle ordinanze di rimessione non si fa menzione di un'attitudine edificatoria di fatto dell'area espropriata (o assoggettata ad occupazione provvisoria). - V. S. n. 283/1993 (massima N), O. n. 414/1993 (massima C).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte