Ordinanza 492/1993 (ECLI:IT:COST:1993:492)
Massima numero 20063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  22/12/1993;  Decisione del  22/12/1993
Deposito del 30/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20055  20057  20058  20059


Titolo
ORD. 492/93 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - INDENNITA' DOVUTA AL PROPRIETARIO - DETERMINAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA SEMISOMMA DEL VALORE E DEL REDDITO DOMENICALE, RIDOTTA DEL 40% - ASSOGGETTAMENTO DELL'AMMONTARE COSI' DETERMINATO ALLA RITENUTA D'IMPOSTA DEL 20% - DENUNCIATA RIDUZIONE DELL'INDENNIZZO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI CONGRUITA' - RICHIESTA ALLA CORTE, QUALE GIUDICE 'A QUO', DI SOLLEVARE LA RELATIVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA DEL NECESSARIO PRESUPPOSTO DELLA PREGIUDIZIALITA' - NON LUOGO A PROVVEDERE.

Testo
Non c'e' luogo a provvedere, perche' non ricorre l'indefettibile presupposto della pregiudizialita', in ordine alla richiesta delle parti private costituite che sia sollevata dalla Corte (quale giudice 'a quo') la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi quinto, sesto, settimo e ottavo, legge 30 dicembre 1991, n. 413, sotto il profilo che la ritenuta d'imposta del 20% sull'indennizzo espropriativo, da tali disposizioni prevista, ridurrebbe quest'ultimo al di sotto della soglia di congruita'. - Al riguardo, v. anche S. n. 283/1993 (massima F).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte