Sentenza 495/1993 (ECLI:IT:COST:1993:495)
Massima numero 20299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  29/12/1993;  Decisione del  29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 495/93. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - RIVERSIBILITA' - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI COMPUTO DELLA PERCENTUALE RIVERSIBILE - MANCATA INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO SPETTANTE ALL'ASSICURATO DECEDUTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La pensione di riversibilita' attua, per il coniuge superstite, una sorta di proiezione 'ultra mortem' della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del 'de cuius' ed assicura al beneficiario protezione dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del suo dante causa. Pertanto, posto che tali finalita' non verrebbero realizzate se il calcolo della percentuale spettante al coniuge si operasse sulla pensione cosi' detta contributiva e non gia' sull'importo effettivamente percepito dal defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo, e che, d'altra parte, fra la "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al 'de cuius' e l'autonomo diritto del superstite a tale integrazione del proprio trattamento - trattandosi di diverse pensioni, con distinti titolari, quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite - non sussiste incompatibilita', l'impugnato art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, va dichiarato illegittimo, per contrasto - sia sotto il profilo dell'irragionevolezza che della disparita' di trattamento - con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire (come riconosciuto anche, in riferimento all'analoga norma di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con sentenza n. 34 del 1981). - Cfr. S. nn. 314/1985, 184/1988 e 926/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte