Sentenza 496/1993 (ECLI:IT:COST:1993:496)
Massima numero 20245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 496/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRO LEGGI REGIONALI O PROVINCIALI - DELIBERAZIONE PRECEDENTE, IN ORDINE ALLA SUA PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTENUTO - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DEL GIUDIZIO - DETERMINABILITA', MA NON NECESSARIAMENTE COMPIUTA DETERMINAZIONE, DELLA QUESTIONE DA SOLLEVARE - FATTISPECIE.
SENT. 496/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONTRO LEGGI REGIONALI O PROVINCIALI - DELIBERAZIONE PRECEDENTE, IN ORDINE ALLA SUA PROPOSIZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTENUTO - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DEL GIUDIZIO - DETERMINABILITA', MA NON NECESSARIAMENTE COMPIUTA DETERMINAZIONE, DELLA QUESTIONE DA SOLLEVARE - FATTISPECIE.
Testo
Nell'ambito del procedimento volto alla proposizione da parte del Governo del ricorso di legittimita' costituzionale nei confronti di una legge regionale o provinciale, (v. art. 2, lett. d), l. n. 400 del 1988, e art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 266 del 1992, recante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, trattandosi di una decisione dell'organo al quale spetta, in rappresentanza dell'unita' dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso, deve prefigurare, agli effetti dell'ammissibilita' del successivo ricorso, quanto meno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata. Non si richiede pero' che nella delibera sia contenuta la precisa determinazione della questione da sollevare, alla cui definizione e' tenuto invece il ricorso attraverso l'indicazione, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 23, legge n. 87 del 1953, delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalita' e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate. Tali esigenze risultano soddisfatte nel caso di specie in quanto l'espresso riferimento, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, all'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - il quale stabilisce l'ultrattivita' degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 - rendeva la questione da sollevarsi sostanzialmente determinabile, ancorche' non ancora determinata, poiche' era chiaramente intuibile che le norme della Provincia di Bolzano, di cui si lamentava il mancato adeguamento alla legge statale fossero quelle in vigore nella Provincia, volte ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per il triennio 1991-1993: e cioe' - come poi precisato nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio - le disposizioni dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990. - Sul fondamento della norma che richiede, agli effetti dell'ammissibilita' del ricorso, la "previa deliberazione del Consiglio dei ministri" v. S. nn. 54/1990 e, in precedenza, 33/1962.
Nell'ambito del procedimento volto alla proposizione da parte del Governo del ricorso di legittimita' costituzionale nei confronti di una legge regionale o provinciale, (v. art. 2, lett. d), l. n. 400 del 1988, e art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 266 del 1992, recante norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, trattandosi di una decisione dell'organo al quale spetta, in rappresentanza dell'unita' dell'ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell'ordine costituzionale che si assume leso, deve prefigurare, agli effetti dell'ammissibilita' del successivo ricorso, quanto meno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata. Non si richiede pero' che nella delibera sia contenuta la precisa determinazione della questione da sollevare, alla cui definizione e' tenuto invece il ricorso attraverso l'indicazione, ai sensi degli artt. 31, secondo comma, e 23, legge n. 87 del 1953, delle disposizioni legislative sospettate d'incostituzionalita' e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate. Tali esigenze risultano soddisfatte nel caso di specie in quanto l'espresso riferimento, nella deliberazione del Consiglio dei ministri, all'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - il quale stabilisce l'ultrattivita' degli accordi di comparto per il pubblico impiego relativi al triennio 1988-1990 - rendeva la questione da sollevarsi sostanzialmente determinabile, ancorche' non ancora determinata, poiche' era chiaramente intuibile che le norme della Provincia di Bolzano, di cui si lamentava il mancato adeguamento alla legge statale fossero quelle in vigore nella Provincia, volte ad autorizzare la stipulazione dei predetti accordi per il triennio 1991-1993: e cioe' - come poi precisato nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio - le disposizioni dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1990. - Sul fondamento della norma che richiede, agli effetti dell'ammissibilita' del ricorso, la "previa deliberazione del Consiglio dei ministri" v. S. nn. 54/1990 e, in precedenza, 33/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legge 19/09/1992
n. 384
art. 7
legge 14/11/1992
n. 438
art. 0