Sentenza 496/1993 (ECLI:IT:COST:1993:496)
Massima numero 20246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  29/12/1993;  Decisione del  29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20245  20247  20248


Titolo
SENT. 496/93 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI E PROVINCIALI - PRINCIPI LIMITATIVI DI ESSE, CONTENUTI IN ATTI LEGISLATIVI STATALI - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE, EX ART. 2, PRIMO COMMA, D.LGS. N. 266 DEL 1992 - SUSSISTENZA, ANCHE NEL CASO IN CUI TALI PRINCIPI SIANO CONTENUTI IN DECRETO-LEGGE.

Testo
Come si desume chiaramente dai lavori preparatori del decreto legislativo n. 266 del 1992 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti, tra l'altro, il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali) il meccanismo di obbligatorio adeguamento previsto dall'art. 2, primo comma, dello stesso decreto, trova applicazione anche quando il principio limitativo delle competenze legislative regionali e provinciali sia introdotto, ai sensi dell'art. 77 Cost., con decreto-legge. Non e' senza significato, del resto, che, di fronte a casi straordinari di necessita' e di urgenza, originati da eventi imprevedibili che arrecano minaccia alla difesa nazionale o alla sicurezza pubblica e ad altri interessi fondamentali della Nazione, lo Stato ha il potere di adottare norme o provvedimenti di immediata operativita' su tutto il territorio nazionale, esorbitanti dai campi di competenza cosituzionalmente assegnati alla Regione e alle Province autonome.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1