Sentenza 496/1993 (ECLI:IT:COST:1993:496)
Massima numero 20247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 496/93 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO, EX ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992, A PRINCIPI LIMITATIVI STABILITI DA ATTI LEGISLATIVI STATALI - TERMINE DI SEI MESI - DECORRENZA, SE IL PRINCIPIO LIMITATIVO SIA STATO POSTO DA DECRETO LEGGE, DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - RIFLESSI SULLA DECORRENZA DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI, PRESCRITTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL SUDDETTO OBBLIGO, PER IL RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 496/93 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - OBBLIGO DI ADEGUAMENTO, EX ART. 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992, A PRINCIPI LIMITATIVI STABILITI DA ATTI LEGISLATIVI STATALI - TERMINE DI SEI MESI - DECORRENZA, SE IL PRINCIPIO LIMITATIVO SIA STATO POSTO DA DECRETO LEGGE, DALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE - RIFLESSI SULLA DECORRENZA DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI, PRESCRITTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL SUDDETTO OBBLIGO, PER IL RICORSO DEL GOVERNO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
Nel caso in cui i principi limitativi delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, siano introdotti con un decreto-legge, il termine di sei mesi previsto per l'adeguamento delle normative regionali e provinciali agli stessi (art. 2, primo comma, norme di attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.lgs. n. 266 del 1992) inizia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, nella specie, il ricorso del Governo alla Corte costituzionale avverso la legge prov. di Bolzano 3 marzo 1990, n. 6, per mancato adeguamento dei principi posti dal d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, essendo stato proposto il 13 agosto 1993 e quindi - come prescritto dal terzo comma del citato art. 2 - entro i novanta giorni dalla scadenza del semestre previsto per l'adeguamento, non puo' essere considerato tardivo.
Nel caso in cui i principi limitativi delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, siano introdotti con un decreto-legge, il termine di sei mesi previsto per l'adeguamento delle normative regionali e provinciali agli stessi (art. 2, primo comma, norme di attuazione dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.lgs. n. 266 del 1992) inizia a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'atto legislativo che rende stabilmente vigenti nell'ordinamento statale i nuovi principi, vale a dire dalla pubblicazione della legge di conversione. Pertanto, nella specie, il ricorso del Governo alla Corte costituzionale avverso la legge prov. di Bolzano 3 marzo 1990, n. 6, per mancato adeguamento dei principi posti dal d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, essendo stato proposto il 13 agosto 1993 e quindi - come prescritto dal terzo comma del citato art. 2 - entro i novanta giorni dalla scadenza del semestre previsto per l'adeguamento, non puo' essere considerato tardivo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 3
decreto legge 19/09/1992
n. 384
art. 7
legge 14/11/1992
n. 438
art. 0