Sentenza 496/1993 (ECLI:IT:COST:1993:496)
Massima numero 20248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 05/01/1994
Titolo
SENT. 496/93 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PREVISIONE DI DURATA ALMENO TRIENNALE DEGLI ACCORDI DI COMPARTO, ANCHE IN RELAZIONE AL PERIODO 1991-1993, DISPOSTA DALLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO - RECEPIMENTO - NUOVO PRINCIPIO (INTRODOTTO DALL'ART. 7, D.L. N. 384 DEL 1992) DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE DI COMPARTO PER IL DETTO TRIENNIO - MANCATO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, ENTRO I PRESCRITTI TERMINI - VIOLAZIONE DELLE NORME STATUTARIE CONCERNENTI IL RAPPORTO TRA ATTI LEGISLATIVI STATALI E LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 496/93 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - NORME SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PREVISIONE DI DURATA ALMENO TRIENNALE DEGLI ACCORDI DI COMPARTO, ANCHE IN RELAZIONE AL PERIODO 1991-1993, DISPOSTA DALLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO - RECEPIMENTO - NUOVO PRINCIPIO (INTRODOTTO DALL'ART. 7, D.L. N. 384 DEL 1992) DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE DI COMPARTO PER IL DETTO TRIENNIO - MANCATO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, ENTRO I PRESCRITTI TERMINI - VIOLAZIONE DELLE NORME STATUTARIE CONCERNENTI IL RAPPORTO TRA ATTI LEGISLATIVI STATALI E LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - conv. in legge n. 438 del 1992 - che prevede una sospensione eccezionale della regola relativa alla triennalita' degli accordi di comparto per l'impiego pubblico (disposta dall'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983) attraverso un regime derogatorio, in base al quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990, vale ultrattivamente, sino al 31 dicembre 1993, essendo volto al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico, sistematicamente collegata alla predetta regola e al principio della contrattazione collettiva (art. 3, l. n. 93 del 1983, cit.) e' espressivo di una "norma fondamentale delle riforme economico-sociali", rispetto alla quale la Provincia di Bolzano e' tenuta ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dall'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.lgs. n. 266 del 1992. Pertanto, l'art. 7, primo comma, legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, disponendo tuttora la regola della efficacia (almeno) triennale degli accordi, senza deroga alcuna per il triennio 1991-1993, per non essere stato adeguato entro il previsto termine (v. massima C) al principio posto dal predetto art. 7, d.l. n. 384 del 1992, e' illegittimo nella parte in cui non prevede l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio 1988-1990. - V. la precedente massima B, nonche', su caso analogo, S. n. 296/1993.
L'art. 7, d.l. n. 384 del 1992 - conv. in legge n. 438 del 1992 - che prevede una sospensione eccezionale della regola relativa alla triennalita' degli accordi di comparto per l'impiego pubblico (disposta dall'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego, n. 93 del 1983) attraverso un regime derogatorio, in base al quale la disciplina derivante dagli accordi di comparto relativi al triennio 1988-1990, vale ultrattivamente, sino al 31 dicembre 1993, essendo volto al perseguimento di una rigorosa politica di contenimento del disavanzo finanziario nel settore pubblico, sistematicamente collegata alla predetta regola e al principio della contrattazione collettiva (art. 3, l. n. 93 del 1983, cit.) e' espressivo di una "norma fondamentale delle riforme economico-sociali", rispetto alla quale la Provincia di Bolzano e' tenuta ad adeguare la propria legislazione di tipo esclusivo nei modi e nei termini disposti dall'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.lgs. n. 266 del 1992. Pertanto, l'art. 7, primo comma, legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1990, n. 6, disponendo tuttora la regola della efficacia (almeno) triennale degli accordi, senza deroga alcuna per il triennio 1991-1993, per non essere stato adeguato entro il previsto termine (v. massima C) al principio posto dal predetto art. 7, d.l. n. 384 del 1992, e' illegittimo nella parte in cui non prevede l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per l'impiego pubblico relativi al triennio 1988-1990. - V. la precedente massima B, nonche', su caso analogo, S. n. 296/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legge 19/09/1992
n. 384
art. 7
legge 14/11/1992
n. 438
art. 0