Sentenza 497/1993 (ECLI:IT:COST:1993:497)
Massima numero 20266
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 497/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - BLOCCO DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI PER IL TRIENNIO 1991-1993 - NATURA DI NORMA DI RIFORMA ECONOMICO SOCIALE - APPLICABILITA' A QUALSIASI ACCORDO SINDACALE, ANCHE SE "INTERCOMPARTIMENTALE", CHE TALI AUMENTI PREVEDA - FATTISPECIE.
SENT. 497/93 C. IMPIEGO PUBBLICO - BLOCCO DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI PER IL TRIENNIO 1991-1993 - NATURA DI NORMA DI RIFORMA ECONOMICO SOCIALE - APPLICABILITA' A QUALSIASI ACCORDO SINDACALE, ANCHE SE "INTERCOMPARTIMENTALE", CHE TALI AUMENTI PREVEDA - FATTISPECIE.
Testo
Di fronte alla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, dalla quale consegue, come gia' precisato dalla Corte, la "cristallizzazione del globale trattamento economico dei dipendenti pubblici" - qualsiasi accordo sindacale comportante aumenti retributivi non puo' riguardare il triennio 1991-1993. Pertanto anche l'accordo a cui ha dato efficacia il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 - impugnato, con ricorso del Presidente del Consiglio, per conflitto di attribuzione - in quanto implica, per il suddetto triennio, incrementi nel trattamento economico dei dipendenti pubblici della Provincia di Bolzano, e' sottoposto al "blocco" stabilito dal citato art. 7, ne' rileva in contrario che si tratta un accordo intercompartimentale e non gia' di comparto. La differenza fra accordo di comparto e accordo intercompartimentale non dipende infatti da una precostituita diversita' di oggetti: le materie disciplinabili con gli accordi intercompartimentali - pur se elencate esemplificativamente nell'art. 12 della legge n. 93 del 1983, sul pubblico impiego - sono, come e' stabilito nello stesso art. 12 (ripreso dall'art. 5 della legge Provincia di Bolzano n. 6 del 1990) quelle "concordate fra le parti". - Sulla natura e la portata dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, v., in particolare, S. n. 296/1993.
Di fronte alla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 384 del 1992, dalla quale consegue, come gia' precisato dalla Corte, la "cristallizzazione del globale trattamento economico dei dipendenti pubblici" - qualsiasi accordo sindacale comportante aumenti retributivi non puo' riguardare il triennio 1991-1993. Pertanto anche l'accordo a cui ha dato efficacia il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 - impugnato, con ricorso del Presidente del Consiglio, per conflitto di attribuzione - in quanto implica, per il suddetto triennio, incrementi nel trattamento economico dei dipendenti pubblici della Provincia di Bolzano, e' sottoposto al "blocco" stabilito dal citato art. 7, ne' rileva in contrario che si tratta un accordo intercompartimentale e non gia' di comparto. La differenza fra accordo di comparto e accordo intercompartimentale non dipende infatti da una precostituita diversita' di oggetti: le materie disciplinabili con gli accordi intercompartimentali - pur se elencate esemplificativamente nell'art. 12 della legge n. 93 del 1983, sul pubblico impiego - sono, come e' stabilito nello stesso art. 12 (ripreso dall'art. 5 della legge Provincia di Bolzano n. 6 del 1990) quelle "concordate fra le parti". - Sulla natura e la portata dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, v., in particolare, S. n. 296/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 19/09/1992
n. 384
art. 7
legge 14/11/1992
n. 438
art. 0