Sentenza 497/1993 (ECLI:IT:COST:1993:497)
Massima numero 20267
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 497/93 D. PROVINCIA DI BOLZANO - IMPIEGO PUBBLICO - DECRETI PROVINCIALI RELATIVI AD ACCORDI SINDACALI PER IL TRIENNIO 1991-1993 (DAI QUALI CONSEGUANO AUMENTI RETRIBUTIVI) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON NORMA DI RIFORMA ECONOMICO SOCIALE STATUENTE IL BLOCCO DI TALI AUMENTI, NONCHE', IN SEGUITO A SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, CON LA STESSA LEGGE PROVINCIALE IN CUI I DECRETI PROVINCIALI TROVAVANO FONDAMENTO - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA DEI POTERI ESERCITATI - ANNULLAMENTO DEGLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI.
SENT. 497/93 D. PROVINCIA DI BOLZANO - IMPIEGO PUBBLICO - DECRETI PROVINCIALI RELATIVI AD ACCORDI SINDACALI PER IL TRIENNIO 1991-1993 (DAI QUALI CONSEGUANO AUMENTI RETRIBUTIVI) - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON NORMA DI RIFORMA ECONOMICO SOCIALE STATUENTE IL BLOCCO DI TALI AUMENTI, NONCHE', IN SEGUITO A SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, CON LA STESSA LEGGE PROVINCIALE IN CUI I DECRETI PROVINCIALI TROVAVANO FONDAMENTO - NON SPETTANZA ALLA PROVINCIA DEI POTERI ESERCITATI - ANNULLAMENTO DEGLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI.
Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 496 del 1993, dell'art. 7, primo comma, l. prov. Bolzano n. 6 del 1990, nella parte in cui non stabilisce l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego, relativi al triennio 1988-1990 - resa per mancato adeguamento della disposizione, entro i prescritti termini, alla norma di riforma economico-sociale posta dall'art. 7, d.l. n. 384 del 1992, che dispone circa detta ultrattivita', comporta che gli impugnati decreti, del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 (contenente il regolamento per il recepimento delle norme dell'accordo intercompartimentale per il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti) e del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (concernente, a sua volta, l'accordo compartimentale relativo al personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano), entrambi prevedenti per il 1991-1993 aumenti retributivi, non essendo piu' conformi alla norma - nella quale in precedenza trovavano fondamento - della legge provinciale, ed esorbitando quindi dai confini imposti ai poteri della Provincia, ledono la competenza che in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dal citato art. 7, primo comma, d.l. n. 384 del 1992, va riconosciuta allo Stato. Deve percio' dichiararsi che non spetta alla Provincia autonoma conferire efficacia agli accordi suddetti, con conseguente annullamento dei citati provvedimenti. - Cfr. S. n. 496/1993, gia' citata nel testo. V. anche la precedente massima C.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 496 del 1993, dell'art. 7, primo comma, l. prov. Bolzano n. 6 del 1990, nella parte in cui non stabilisce l'ultrattivita' sino al 31 dicembre 1993 degli accordi di comparto per il pubblico impiego, relativi al triennio 1988-1990 - resa per mancato adeguamento della disposizione, entro i prescritti termini, alla norma di riforma economico-sociale posta dall'art. 7, d.l. n. 384 del 1992, che dispone circa detta ultrattivita', comporta che gli impugnati decreti, del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5 (contenente il regolamento per il recepimento delle norme dell'accordo intercompartimentale per il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti) e del Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (concernente, a sua volta, l'accordo compartimentale relativo al personale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano), entrambi prevedenti per il 1991-1993 aumenti retributivi, non essendo piu' conformi alla norma - nella quale in precedenza trovavano fondamento - della legge provinciale, ed esorbitando quindi dai confini imposti ai poteri della Provincia, ledono la competenza che in ordine alla determinazione uniforme e generalizzata della disciplina eccezionale stabilita dal citato art. 7, primo comma, d.l. n. 384 del 1992, va riconosciuta allo Stato. Deve percio' dichiararsi che non spetta alla Provincia autonoma conferire efficacia agli accordi suddetti, con conseguente annullamento dei citati provvedimenti. - Cfr. S. n. 496/1993, gia' citata nel testo. V. anche la precedente massima C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 95
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte