Sentenza 498/1993 (ECLI:IT:COST:1993:498)
Massima numero 20300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20301
Titolo
SENT. 498/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTONOMIA DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' RISPETTO A QUELLO PRINCIPALE - IMPLICAZIONI - CONTROLLO DELLA CORTE SULLE VALUTAZIONI DEL GIUDICE REMITTENTE CIRCA I PRESUPPOSTI DEL PROMOSSO INCIDENTE - POSSIBILITA' - LIMITI - NON RILEVATA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - SINDACABILITA'.
SENT. 498/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTONOMIA DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' RISPETTO A QUELLO PRINCIPALE - IMPLICAZIONI - CONTROLLO DELLA CORTE SULLE VALUTAZIONI DEL GIUDICE REMITTENTE CIRCA I PRESUPPOSTI DEL PROMOSSO INCIDENTE - POSSIBILITA' - LIMITI - NON RILEVATA INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - SINDACABILITA'.
Testo
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello principale preclude alla Corte, in assenza di vizi rilevabili 'ictu oculi', qualsiasi sindacato tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio 'a quo', quanto in relazione all'operato del giudice remittente circa l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi di ricorso sottoposti al suo esame. Nondimeno la dichiarazione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale si rende necessaria quando la norma oggetto di contestazione non puo' ritenersi attualmente in vigore.
In base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello principale preclude alla Corte, in assenza di vizi rilevabili 'ictu oculi', qualsiasi sindacato tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio 'a quo', quanto in relazione all'operato del giudice remittente circa l'ordine con il quale egli ha ritenuto di affrontare i motivi di ricorso sottoposti al suo esame. Nondimeno la dichiarazione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale si rende necessaria quando la norma oggetto di contestazione non puo' ritenersi attualmente in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte