Sentenza 499/1993 (ECLI:IT:COST:1993:499)
Massima numero 20123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 499/93 A. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO 1987/1991 NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ESCLUSIONE, DAL RELATIVO RIPARTO, DELLE REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA STABILIZZAZIONE DELL'ESCLUSIONE DI ESSE DAL FONDO ORDINARIO SETTORIALE 'EX' ART. 9, L. N. 151 DEL 1981 - DOGLIANZA PROSPETTATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE NON CONDIVISIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 499/93 A. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO 1987/1991 NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ESCLUSIONE, DAL RELATIVO RIPARTO, DELLE REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - CONSEGUENTE DENUNCIATA STABILIZZAZIONE DELL'ESCLUSIONE DI ESSE DAL FONDO ORDINARIO SETTORIALE 'EX' ART. 9, L. N. 151 DEL 1981 - DOGLIANZA PROSPETTATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE NON CONDIVISIBILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. n. 485 del 1992, prevedendo lo stanziamento di un contributo straordinario aggiuntivo a favore delle regioni a statuto ordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, non incide sui flussi ordinari di finanziamento statale verso le regioni nel medesimo settore; percio' - contrariamente all'interpretazione da cui muove la regione ricorrente - non puo' ritenersi che tale norma renda stabile l'esclusione (provvisoriamente disposta dall'art. 18, comma primo, d.l. n. 415 del 1989) delle regioni (e province) ad autonomia differenziata dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993).
L'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. n. 485 del 1992, prevedendo lo stanziamento di un contributo straordinario aggiuntivo a favore delle regioni a statuto ordinario per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, non incide sui flussi ordinari di finanziamento statale verso le regioni nel medesimo settore; percio' - contrariamente all'interpretazione da cui muove la regione ricorrente - non puo' ritenersi che tale norma renda stabile l'esclusione (provvisoriamente disposta dall'art. 18, comma primo, d.l. n. 415 del 1989) delle regioni (e province) ad autonomia differenziata dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio, di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, commi primo e secondo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 9
statuto regione Sardegna
art. 10
statuto regione Sardegna
art. 11
statuto regione Sardegna
art. 12
statuto regione Sardegna
art. 13
statuto regione Sardegna
art. 14
statuto regione Sardegna
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte