Sentenza 499/1993 (ECLI:IT:COST:1993:499)
Massima numero 20125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 499/93 C. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO 1987/1991 NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ESCLUSIONE DAL RELATIVO RIPARTO DELLE REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1987/1989 (IN CUI DETTE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PARTECIPAVANO AL RIPARTO DEL FONDO ORDINARIO SETTORIALE 'EX' ART. 9, L. N. 151 DEL 1981) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 499/93 C. REGIONI IN GENERE - FINANZA REGIONALE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO 1987/1991 NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ESCLUSIONE DAL RELATIVO RIPARTO DELLE REGIONI (E PROVINCE) AD AUTONOMIA SPECIALE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1987/1989 (IN CUI DETTE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PARTECIPAVANO AL RIPARTO DEL FONDO ORDINARIO SETTORIALE 'EX' ART. 9, L. N. 151 DEL 1981) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che il contributo straordinario di 380 miliardi disposto dallo Stato a favore delle regioni a statuto ordinario per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991, ha natura di intervento autonomo e aggiuntivo rispetto agli ordinari strumenti di finanziamento alle regioni, ad esso non possono essere riferiti i criteri di ripartizione applicati a questi ultimi, tanto piu' se attinenti ad anni trascorsi. Percio', l'esclusione delle regioni ad autonomia speciale dalla partecipazione al suddetto contributo straordinario non e' censurabile neppure limitatamente al triennio 1987-1989, nel corso del quale dette regioni partecipavano ancora alla ripartizione del fondo nazionale di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via subordinata, dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, comma primo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993). - v. anche la precedente massima B.
Posto che il contributo straordinario di 380 miliardi disposto dallo Stato a favore delle regioni a statuto ordinario per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1987-1991, ha natura di intervento autonomo e aggiuntivo rispetto agli ordinari strumenti di finanziamento alle regioni, ad esso non possono essere riferiti i criteri di ripartizione applicati a questi ultimi, tanto piu' se attinenti ad anni trascorsi. Percio', l'esclusione delle regioni ad autonomia speciale dalla partecipazione al suddetto contributo straordinario non e' censurabile neppure limitatamente al triennio 1987-1989, nel corso del quale dette regioni partecipavano ancora alla ripartizione del fondo nazionale di cui all'art. 9, L. n. 151 del 1981. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata, in via subordinata, dalla Regione Sardegna nei confronti dell'art. 1, comma primo, del d.l. n. 485 del 1992, conv. con modifiche nella L. n. 32 del 1993). - v. anche la precedente massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 6
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 9
statuto regione Sardegna
art. 10
statuto regione Sardegna
art. 11
statuto regione Sardegna
art. 12
statuto regione Sardegna
art. 13
statuto regione Sardegna
art. 14
statuto regione Sardegna
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte