Sentenza 500/1993 (ECLI:IT:COST:1993:500)
Massima numero 20177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 500/93 B. VOLONTARIATO - RISORSE FINANZIARIE - COSTITUZIONE DI FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI PER IL SOSTEGNO INDIRETTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - OBBLIGO DEGLI ENTI EX CREDITIZI E DELLE CASSE DI RISPARMIO DI DESTINARE PARTE DEI LORO PROVENTI AI SUDDETTI FONDI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, CON IPOTIZZATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA E DECISIONALE DELL'ENTE, DEL DIRITTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE, DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 500/93 B. VOLONTARIATO - RISORSE FINANZIARIE - COSTITUZIONE DI FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI PER IL SOSTEGNO INDIRETTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - OBBLIGO DEGLI ENTI EX CREDITIZI E DELLE CASSE DI RISPARMIO DI DESTINARE PARTE DEI LORO PROVENTI AI SUDDETTI FONDI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, CON IPOTIZZATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA STATUTARIA E DECISIONALE DELL'ENTE, DEL DIRITTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE, DELLA TUTELA DEL RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DEL CREDITO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15 della L. n. 266 del 1991 - secondo cui gli enti ex creditizi aventi fondo di dotazione non associativo e le casse di risparmio non ancora ristrutturate devono prevedere che una quota dei loro proventi (al netto di spese e accantonamenti) sia destinata alla costituzione di fondi speciali per il volontariato - e' diretto a canalizzare, a sostegno delle organizzazioni del volontariato, un minimo di risorse che, gia' per tradizione e statuti degli enti creditizi, erano genericamente destinate a fini di utilita' sociale: tale forma di contribuzione, pur se non esente da lacune o incongruenze, non puo' dirsi irragionevole, tenuto conto che la denunciata "segmentazione" della categoria degli enti creditizi risale a precedenti disposizioni non impugnate, e neppure comprime in misura eccessiva l'autonomia decisionale e statutaria degli enti obbligati alla destinazione, essendo quest'ultima una conseguenza (socialmente meritevole) della libera scelta dell'ente di avvalersi della facolta' di trasformazione volontaria in societa' per azioni. Ne', infine, puo' ritenersi violato il diritto dei medesimi enti alla tutela giurisdizionale, e tantomeno la loro iniziativa economica, ovvero la tutela del risparmio e la disciplina del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, commi primo e secondo, L. 11 agosto 1991 n. 266, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 47 Cost.). - Sul fenomeno del volontariato quale diretta realizzazione del principio di solidarieta' sociale 'ex' art. 2 Cost., nonche' sulla necessita' di forme di finanziamento e sostegno a favore delle relative organizzazioni, v. S. n. 75/1992; v. anche S. n. 355/1992; sull'autonomia statutaria (delle I.p.a.b.), v. S. n. 195/1987.
L'art. 15 della L. n. 266 del 1991 - secondo cui gli enti ex creditizi aventi fondo di dotazione non associativo e le casse di risparmio non ancora ristrutturate devono prevedere che una quota dei loro proventi (al netto di spese e accantonamenti) sia destinata alla costituzione di fondi speciali per il volontariato - e' diretto a canalizzare, a sostegno delle organizzazioni del volontariato, un minimo di risorse che, gia' per tradizione e statuti degli enti creditizi, erano genericamente destinate a fini di utilita' sociale: tale forma di contribuzione, pur se non esente da lacune o incongruenze, non puo' dirsi irragionevole, tenuto conto che la denunciata "segmentazione" della categoria degli enti creditizi risale a precedenti disposizioni non impugnate, e neppure comprime in misura eccessiva l'autonomia decisionale e statutaria degli enti obbligati alla destinazione, essendo quest'ultima una conseguenza (socialmente meritevole) della libera scelta dell'ente di avvalersi della facolta' di trasformazione volontaria in societa' per azioni. Ne', infine, puo' ritenersi violato il diritto dei medesimi enti alla tutela giurisdizionale, e tantomeno la loro iniziativa economica, ovvero la tutela del risparmio e la disciplina del credito. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, commi primo e secondo, L. 11 agosto 1991 n. 266, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 47 Cost.). - Sul fenomeno del volontariato quale diretta realizzazione del principio di solidarieta' sociale 'ex' art. 2 Cost., nonche' sulla necessita' di forme di finanziamento e sostegno a favore delle relative organizzazioni, v. S. n. 75/1992; v. anche S. n. 355/1992; sull'autonomia statutaria (delle I.p.a.b.), v. S. n. 195/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte