Sentenza 500/1993 (ECLI:IT:COST:1993:500)
Massima numero 20179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  29/12/1993;  Decisione del  29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20176  20177  20178


Titolo
SENT. 500/93 D. VOLONTARIO - RISORSE FINANZIARIE - COSTITUZIONE DI FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI, DIRETTI A FINANZIARE CENTRI DI SERVIZIO GESTITI DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - OBBLIGO DEGLI ENTI EX CREDITIZI E DELLE CASSE DI RISPARMIO DI DESTINARE PARTE DEI LORO PROVENTI AI SUDDETTI FONDI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'onere di destinare un minimo di risorse ai costituendi fondi speciali per il sostegno delle attivita' del volontariato - imposto agli enti creditizi in connessione all'esercizio della loro facolta' di trasformazione volontaria in societa' per azioni - non e' censurabile deducendo il mancato rispetto di principi e criteri propri dell'imposizione fiscale, giacche' gli oneri collegati a determinate opzioni - al pari delle prestazioni obbligatorie destinate direttamente a fini sociali senza passare per i bilanci dello Stato o di enti locali - non hanno natura di prestazioni tributarie, alle quali soltanto fa, invece, specifico riferimento l'art. 53 Cost., enunciando i principi della capacita' contributiva e della progressivita' del sistema tributario. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 15, commi primo e secondo, L. 11 agosto 1991 n. 266, in riferimento agli artt. 53, 81 e 97 Cost.). - S. n. 75/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte