Ordinanza 502/1993 (ECLI:IT:COST:1993:502)
Massima numero 20197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20198
Titolo
ORD. 502/93 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DELLA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RELATIVA A NORMA INAPPLICABILE NEL PROCESSO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 502/93 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - GIUDIZI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE, NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, DELLA POSSIBILITA', PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RELATIVA A NORMA INAPPLICABILE NEL PROCESSO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la mancata previsione della possibilita', per l'Amministrazione finanziaria, di essere difesa, innanzi alle Commissioni tributarie, dall'Avvocatura dello Stato, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di secondo grado. Con l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la efficacia di tutte le disposizioni del nuovo processo tributario introdotte con il decreto legislativo n. 546, e' stata infatti differita al 1 ottobre 1994, e pertanto la norma impugnata non e' suscettibile di applicazione nel processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 12, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti dell'art. 12, comma quarto, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la mancata previsione della possibilita', per l'Amministrazione finanziaria, di essere difesa, innanzi alle Commissioni tributarie, dall'Avvocatura dello Stato, non soltanto nel giudizio di primo grado ma anche in quello di secondo grado. Con l'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la efficacia di tutte le disposizioni del nuovo processo tributario introdotte con il decreto legislativo n. 546, e' stata infatti differita al 1 ottobre 1994, e pertanto la norma impugnata non e' suscettibile di applicazione nel processo di provenienza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 12, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte