Ordinanza 502/1993 (ECLI:IT:COST:1993:502)
Massima numero 20198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
20197
Titolo
ORD. 502/93 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - MANCATA PREVISIONE DEL DIVIETO, PER ESPERTI E PERITI TRIBUTARI SVOLGENTI ATTIVITA' DI CONSULENTI IN FAVORE DI CONTRIBUENTI, DI FAR PARTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLA ISTITUZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO "A TEMPO PIENO" - LAMENTATA INCIDENZA SULLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONI INVOLGENTI, DA UN LATO, NORME INAPPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO', E, DALL'ALTRO, IMPLICANTI MODIFICHE NORMATIVE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 502/93 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - MANCATA PREVISIONE DEL DIVIETO, PER ESPERTI E PERITI TRIBUTARI SVOLGENTI ATTIVITA' DI CONSULENTI IN FAVORE DI CONTRIBUENTI, DI FAR PARTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLA ISTITUZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO "A TEMPO PIENO" - LAMENTATA INCIDENZA SULLA INDIPENDENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONI INVOLGENTI, DA UN LATO, NORME INAPPLICABILI NEL GIUDIZIO 'A QUO', E, DALL'ALTRO, IMPLICANTI MODIFICHE NORMATIVE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non puo' la Corte pronunciarsi sul merito delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti del decreto legislativo n. 545 del 1992 e del d.P.R. n. 636 del 1972, per la mancata previsione di un divieto agli esperti e periti tributari, iscritti alla locale Camera di commercio, svolgenti attivita' di consulenza in favore di contribuenti, di far parte delle Commissioni tributarie, nonche', piu' in generale, per la mancata istituzione del giudice tributario "a tempo pieno". Tali questioni, infatti, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992, poiche' con l'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali e' stata differita al 1 ottobre 1994, difettano di rilevanza, mentre, per quel che attiene al d.P.R. n. 636 del 1972 - a parte la contraddizione dell'ordinanza di rimessione circa l'attuale vigenza delle norme del medesimo, in quanto abrogate dal decreto legislativo n. 545 del 1992, sulle incompatibilita' previste per i componenti delle commissioni tributarie - in ogni caso la censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).
Non puo' la Corte pronunciarsi sul merito delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti del decreto legislativo n. 545 del 1992 e del d.P.R. n. 636 del 1972, per la mancata previsione di un divieto agli esperti e periti tributari, iscritti alla locale Camera di commercio, svolgenti attivita' di consulenza in favore di contribuenti, di far parte delle Commissioni tributarie, nonche', piu' in generale, per la mancata istituzione del giudice tributario "a tempo pieno". Tali questioni, infatti, per quanto riguarda il decreto legislativo n. 545 del 1992, poiche' con l'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427) la data di insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali e' stata differita al 1 ottobre 1994, difettano di rilevanza, mentre, per quel che attiene al d.P.R. n. 636 del 1972 - a parte la contraddizione dell'ordinanza di rimessione circa l'attuale vigenza delle norme del medesimo, in quanto abrogate dal decreto legislativo n. 545 del 1992, sulle incompatibilita' previste per i componenti delle commissioni tributarie - in ogni caso la censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte