Sanità pubblica - In genere - Istituti zooprofilattici sperimentali (nel caso di specie: riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia) - Potere sostitutivo del Governo - Necessità di evitare ogni interferenza regionale - Conseguente illegittimità costituzionale della disciplina regionale (nel caso di specie: della Regione Siciliana) che attribuisce il potere sostitutivo all'assessore regionale per la salute. (Classif. 231001).
Il potere sostitutivo affidato al Ministro della salute in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali - proprio allo scopo di assicurare ad essi continuità ed efficacia operativa nella delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime - deve invece restare al riparo da ogni interferenza degli organi delle Regioni, massimamente di quelle che, con la propria inerzia, hanno contribuito a cagionare il mancato funzionamento degli organi dell'ente. (Precedenti: S. 247/2018 - mass. 40431; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 56/2018 - mass. 39934).
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali vengono ad operare non solo nel campo della tutela dell'igiene e sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica (materia, quest'ultima, di competenza concorrente). In tale quadro, spetta allo Stato la determinazione dei programmi di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, mentre le Regioni possono svolgere una propria attività su singoli progetti, di rilievo regionale, da esse avviate. (Precedenti: S. 122/2011 - mass. 35563; S. 422/2006 - mass. 30842; S. 351/1999 - mass. 24873; S. 124/1994 - mass. 20318).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2020, che prevede, in via transitoria, che l'assessore regionale per la salute, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, provvede a nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che, a regime, sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, rimanendo in carica fino all'insediamento di tali organi, realizzando un vulnus ancor più grave in quanto l'assessore è abilitato a provvedere alla nomina del commissario straordinario senza imporre alcun limite di tempo, ammettendolo quindi anche oltre il termine semestrale entro il quale è previsto il completamento della costituzione degli organi dell'ente).