Ordinanza 507/1993 (ECLI:IT:COST:1993:507)
Massima numero 20201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  29/12/1993;  Decisione del  29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 507/93 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI PRIVI DI POTESTA' LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via principale non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potesta' legislativa. (Nella specie, relativamente al giudizio di costituzionalita' degli artt. 1 e 2 del d.l. per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, 4 agosto 1993, n. 273, impugnati in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119, Cost., la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento del C.O.N.I.). - Giurisprudenza costante; v. S. nn. 517/1987, 482/1991, 343/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte