Sentenza 512/1993 (ECLI:IT:COST:1993:512)
Massima numero 20304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  29/12/1993;  Decisione del  29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20305  20306


Titolo
SENT. 512/93 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO DI INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO - ATTUAZIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO, IN BASE A DELEGA CONFERITA DA LEGGE COMUNITARIA, DELLA DIRETTIVA CEE N. 987 DEL 1980 - AZIONE DI RISARCIMENTO, PER LA MANCATA ATTUAZIONE, ENTRO IL TERMINE STABILITO, DA PARTE DELLO STATO ITALIANO, DI TALE DIRETTIVA, A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSOGGETTATE A PROCEDURA CONCORSUALE O AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO - NECESSARIA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA NEL SENSO CHE LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTI, IN QUANTO GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA, ALL'I.N.P.S. - FONDAMENTO.

Testo
Nell'ambito della disciplina adottata, in attuazione della direttiva comunitaria n. 987 del 1980 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, anche per la pretesa di indennizzo riconosciuta dal comma 7 dell'art. 2, per la mancata tempestiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della suddetta direttiva, ai lavoratori dipendenti da imprese divenute insolventi dopo la scadenza del termine (23 ottobre 1983) per l'attuazione della suddetta direttiva, e assoggettate a una procedura concorsuale o di amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi voluto dalla legge l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S. dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Di conseguenza, anche in tali ipotesi, l'azione dei lavoratori va proposta nei confronti dell'I.N.P.S.. Tale interpretazione, cui non vale opporre che l'intervento del Fondo di garanzia e' espressamente previsto, dal comma 6 dello stesso art. 2, solo per il diritto - che peraltro, a differenza di quello contemplato dal comma 7, non ha natura risarcitoria ma di credito di lavoro - riconosciuto ai lavoratori nei casi in cui le procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria sono intervenute successivamente alla entrata in vigore del decreto n. 80, trova sicuro fondamento - a parte la indicazione, non decisiva ma pur sempre orientativa, che puo' trarsi dalla collocazione del suddetto comma 7, nel corpo dell'art. 2, sotto il titolo "intervento del Fondo di garanzia" - non solo nell'art. 48, lett. g), della legge delega (legge comunitaria per il 1990) 29 dicembre 1990, n. 428, secondo il quale l'attuazione della direttiva comunitaria "non dovra' comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato", ma anche nell'art. 4 dello stesso decreto legislativo, che pone a carico del Fondo di garanzia gli oneri derivanti dall'applicazione dell'intero art. 2, e quindi anche dall'applicazione del comma 7 del medesimo. - Nello stesso senso, sul punto, S. n. 285/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte