Sentenza 235/2021 (ECLI:IT:COST:2021:235)
Massima numero 44217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
10/11/2021; Decisione del
10/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:
44218
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Criteri per il ripiano dei deficit regionali al 2014 e al 2015 - Asserita pregiudizialità rispetto alle norme regionali oggetto del giudizio a quo (nel caso di specie: della Regione Abruzzo) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036001).
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Criteri per il ripiano dei deficit regionali al 2014 e al 2015 - Asserita pregiudizialità rispetto alle norme regionali oggetto del giudizio a quo (nel caso di specie: della Regione Abruzzo) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. l del Prot. add. CEDU, dell'art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017. Il richiamo fatto dal rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione, poiché non è citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata - secondo quanto previsto dai commi censurati - a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. l del Prot. add. CEDU, dell'art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017. Il richiamo fatto dal rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione, poiché non è citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata - secondo quanto previsto dai commi censurati - a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 779
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 780
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 782
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1