Sentenza 235/2021 (ECLI:IT:COST:2021:235)
Massima numero 44217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/11/2021;  Decisione del  10/11/2021
Deposito del 07/12/2021; Pubblicazione in G. U. 09/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44218


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - In genere - Criteri per il ripiano dei deficit regionali al 2014 e al 2015 - Asserita pregiudizialità rispetto alle norme regionali oggetto del giudizio a quo (nel caso di specie: della Regione Abruzzo) - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036001).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. l del Prot. add. CEDU, dell'art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017. Il richiamo fatto dal rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione, poiché non è citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata - secondo quanto previsto dai commi censurati - a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 779

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 780

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 782

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1