Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure di salvaguardia del paesaggio - Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale impugnata - Indicazione di una serie di aree escluse - Divieto anche per gli impianti già autorizzati - Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di produzione dell'energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, che introduce «misure di salvaguardia» comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.). La disposizione impugnata dal Governo, pur finalizzata alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, contrasta con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia. Né assume rilievo la circostanza che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. La decisione sul merito del ricorso assorbe l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della disposizione impugnata. (Precedenti: S. 103/2024 - mass. 46194; S. 20/2023 - mass. 45396).