Sentenza 512/1993 (ECLI:IT:COST:1993:512)
Massima numero 20306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Titolo
SENT. 512/93 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI SOLLEVARE DI UFFICIO, COME GIUDICE 'A QUO', QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI E' GIA' STATA INVESTITA - PRECLUSIONE IN CASO DI IRRILEVANZA DELLE STESSE NEI PROCESSI DI PROVENIENZA DEL PROMOSSO INCIDENTE - FATTISPECIE.
SENT. 512/93 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI SOLLEVARE DI UFFICIO, COME GIUDICE 'A QUO', QUESTIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI E' GIA' STATA INVESTITA - PRECLUSIONE IN CASO DI IRRILEVANZA DELLE STESSE NEI PROCESSI DI PROVENIENZA DEL PROMOSSO INCIDENTE - FATTISPECIE.
Testo
La irrilevanza di una questione di legittimita' costituzionale nei processi di provenienza di un giudizio promosso in via incidentale per la decisione di altre gia' formulate eccezioni, non consente alla Corte di sollevarla, in tale giudizio, innanzi a se', come giudice 'a quo'. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso, in motivazione, la richiesta, rivoltale 'ex parte', di sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992 - non compresa fra quelle di cui era gia' stata investita - concernente il termine di decadenza, di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, per la promozione dell'azione di risarcimento ivi prevista. Tale questione, infatti, nei giudizi in cui era stato promosso l'incidente di costituzionalita', sarebbe stata irrilevante in quanto le domande dei ricorrenti risultano proposte regolamente entro l'anno stabilito). - V. massima precedente. Cfr. S. n. 285/1993.
La irrilevanza di una questione di legittimita' costituzionale nei processi di provenienza di un giudizio promosso in via incidentale per la decisione di altre gia' formulate eccezioni, non consente alla Corte di sollevarla, in tale giudizio, innanzi a se', come giudice 'a quo'. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha disatteso, in motivazione, la richiesta, rivoltale 'ex parte', di sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 80 del 1992 - non compresa fra quelle di cui era gia' stata investita - concernente il termine di decadenza, di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, per la promozione dell'azione di risarcimento ivi prevista. Tale questione, infatti, nei giudizi in cui era stato promosso l'incidente di costituzionalita', sarebbe stata irrilevante in quanto le domande dei ricorrenti risultano proposte regolamente entro l'anno stabilito). - V. massima precedente. Cfr. S. n. 285/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23