Ordinanza 513/1993 (ECLI:IT:COST:1993:513)
Massima numero 20054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
29/12/1993; Decisione del
29/12/1993
Deposito del 31/12/1993; Pubblicazione in G. U. 12/01/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 513/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL''EX' O.N.M.I. TRASFERITI AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESSO L'O.N.M.I. - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI BUONUSCITA IN AGGIUNTA ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE PER COLORO CHE AVEVANO OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. A FINI DI PENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 513/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL''EX' O.N.M.I. TRASFERITI AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESSO L'O.N.M.I. - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI BUONUSCITA IN AGGIUNTA ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE PER COLORO CHE AVEVANO OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. A FINI DI PENSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9, L. 23 dicembre 1975 n. 698, e "4, commi 2, 3 e 4" ('recte': artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 n. 300.9/822, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno 'per relationem', la semplice attestazione che la questione e' stata sollevata dalle parti private in conformita' di quanto gia' dedotto da altro giudice 'a quo' con precedente ordinanza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).
La questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9, L. 23 dicembre 1975 n. 698, e "4, commi 2, 3 e 4" ('recte': artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 n. 300.9/822, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno 'per relationem', la semplice attestazione che la questione e' stata sollevata dalle parti private in conformita' di quanto gia' dedotto da altro giudice 'a quo' con precedente ordinanza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte