Sentenza 1/1994 (ECLI:IT:COST:1994:1)
Massima numero 20134
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/01/1994;  Decisione del  11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Massime associate alla pronuncia:  20133  20135  20136


Titolo
SENT. 1/94 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INDICE PRESUNTIVO DI RAPPRESENTATIVITA' - SOGLIA MINIMA DELLA VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.

Testo
La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75  co. 2

Altri parametri e norme interposte