Sentenza 1/1994 (ECLI:IT:COST:1994:1)
Massima numero 20134
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/01/1994; Decisione del
11/01/1994
Deposito del 12/01/1994; Pubblicazione in G. U. 14/01/1994
Titolo
SENT. 1/94 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INDICE PRESUNTIVO DI RAPPRESENTATIVITA' - SOGLIA MINIMA DELLA VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
SENT. 1/94 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INDICE PRESUNTIVO DI RAPPRESENTATIVITA' - SOGLIA MINIMA DELLA VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
Testo
La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
co. 2
Altri parametri e norme interposte